Contenzioso

La depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali: ulteriori istruzioni ministeriali

di Silvano Imbriaci

Il ministero del Lavoro, Direzione generale attività ispettiva, con la nota del 6 aprile 2016 pubblica ulteriori istruzioni amministrative in merito alla corretta applicazione dell'articolo 3, comma 6, del Dlgs 15 gennaio 2016, n. 8 , in attuazione della delega già prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 67/2014, in materia di parziale trasformazione in illecito amministrativo del reato contemplato dall'articolo 2, comma 1 bis, del Dl 12 settembre 1983.
La norma sulla depenalizzazione ha distinto due diverse fattispecie di illecito: una di rilevanza penale (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro annui, per il quale resta confermata la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,91 euro); l'altra di rilevanza solo amministrativa, quando l'importo omesso non sia superiore a 10.000 euro annui (con previsione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro)
Dopo le istruzioni ministeriali generali inoltrate con circolare n. 6/2016 e le indicazioni già fornite dall'Inps (messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016), vengono ora diramate ulteriori istruzioni da parte del Ministero in ordine alla corretta gestione della contestazione delle sanzioni, in quanto la depenalizzazione ha espressa efficacia retroattiva e si applica anche agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto), con il limite del giudicato e dell'entità della sanzione amministrativa, che non può superare il massimo della pena originariamente inflitta per il reato (secondo il criterio del ragguaglio). Dal momento che è lo stesso decreto legislativo (articolo 9) a programmare la “restituzione” da parte dell'AG degli atti dei procedimenti penali all'autorità amministrativa nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo un ulteriore termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti per la notifica degli estremi della violazione agli interessati da parte della stessa autorità amministrativa, il Ministero si preoccupa di fornire le necessarie istruzioni, al fine di garantire la gestione unitaria di queste ipotesi di illecito. Diventa infatti fondamentale indicare con chiarezza le date di ricezione e trasmissione degli atti, al fine di non incorrere nei termini decadenziali previsti dalla normativa. Infatti, in via generale, per tutte le ipotesi di depenalizzazione introdotte, l'AG dovrà trasmettere gli atti del procedimento penale non ancora definito alla Dtl, che nei successivi 90 giorni dovrà irrogare la sanzione amministrativa. Nel caso dell'illecito di omesso versamento di ritenute, però, la situazione è complicata dal fatto che non è la Dtl l'ufficio competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione, in quanto, come già chiarito dalla circolare ministeriale n. 6/2016, nel caso di specie tale compito spetta all'ente previdenziale (cfr. articolo 35, comma 2, della legge n. 689/1981) ex artt. 14 e 16 della stessa legge n. 689 (non applicandosi al caso di specie l'art. 13: sanzione non diffidabile); dunque le Dtl alle quali saranno trasmessi i fascicoli da parte dell'autorità giudiziaria provvederanno ad inoltrarli agli uffici degli enti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza, tempestivamente e senza ulteriori contestazioni intermedie. Invece, nelle ipotesi di fattispecie a rilevanza penale, sarà il personale ispettivo a provvedere direttamente alla contestazione degli illeciti penali, unitamente all'invito a versare le quote trattenute e comunicando contestualmente l'esito della procedura alla Procura della repubblica.

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