Ok al licenziamento del dipendente assunto irregolarmente
Con due pronunce gemelle (20415 e 20416 del 29 luglio 2019), la Corte di cassazione ha risolto una delicata vicenda che riguardava un'importante partecipata. Dal punto di vista strettamente giuridico, i giudici hanno affrontato la questione della legittimità del licenziamento intimato ad alcuni lavoratori che erano stati assunti dalla partecipata grazie a delle "gravi irregolarità" commesse in sede di selezione, con violazione dei principi di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità garantiti dall'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego.
La questione discussa era la seguente: tali irregolarità e la conseguente nullità della procedura concorsuale costituiscono sempre una causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito alla procedura stessa, o la circostanza che i lavoratori poi licenziati non vi abbiano dato causa né ne abbiano avuto consapevolezza può in qualche modo salvare il loro rapporto di lavoro?
Per la Corte di cassazione tali ultime due circostanze non rilevano a nulla e i contratti sottoscritti al termine di una procedura selettiva irregolare devono ritenersi sempre e comunque nulli. Infatti, in caso contrario si giungerebbe al risultato, inaccettabile, di porre nel nulla la norma inderogabile, (articolo 18 del decreto legge 112/2008), relativa alle modalità di reclutamento del personale che devono seguire le società partecipate e che è posta a tutela di interessi pubblici.
Di conseguenza, anche se i lavoratori assunti irregolarmente sono estranei agli illeciti e alle irregolarità e anche se ciò risulta provato e accertato, tale circostanza non può comunque fondare alcuna loro domanda di continuazione del rapporto di lavoro. In assenza dei presupposti previsti per la costituzione del rapporto stesso, infatti, questo deve ritenersi geneticamente nullo.
La Corte di cassazione, insomma, ha deciso di adottare la linea dura e di non accogliere la tesi dei lavoratori licenziati, che pretendevano di addebitare l'illegittimità della procedura concorsuale e della graduatoria solo a chi la aveva organizzata e gestita e non a loro.
La nullità del contratto, per i giudici, non può poi essere superata neanche dall'affidamento riposto dai lavoratori sulla legittimità dell'assunzione, se tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione del rapporto di lavoro è trascorso un consistente arco di tempo. Si tratta, infatti, di una circostanza alla quale, almeno in una simile situazione, non può riconoscersi alcun giuridico rilievo.