Agevolazioni

Premi detassati solo se la misurazione degli obiettivi è fissata in anticipo

di Alessandro Rota Porta

Premi di produttività legati a risultati incrementali rispetto a un periodo precedente, con erogazione incerta e con criteri di misurazione dell’obiettivo definiti in anticipo. Sono questi alcuni dei requisiti da rispettare per poter godere della detassazione dei premi, ovvero il prelievo fiscale ridotto al 10%, sostitutivo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

L’ultimo chiarimento dell’agenzia delle Entrate in materia, arrivato con la risposta a interpello 205 del 25 giugno, ha precisato che i premi possono godere dello sgravio fiscale solo se i criteri di misurazione dell’obiettivo sono determinati con ragionevole anticipo. Il chiarimento si innesta su un sempre più cospicuo filone interpretativo sulla materia: esaminando gli ultimi pareri dell’Agenzia, diventa interessante ripercorrere alcuni principi applicativi, per non incorrere nel disconoscimento del beneficio fiscale, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per il sostituto d’imposta.

Criteri di misura in anticipo

Nell’ultimo interpello, le Entrate hanno analizzato il quesito di una società che chiedeva lumi sulla possibilità di detassare erogazioni premiali da corrispondere a luglio 2019, derivanti da un accordo collettivo sottoscritto il 26 novembre 2018, per definire i parametri di misurazione del premio di risultato, a valenza annuale per il 2018 stesso.

Nell’ipotesi descritta, i premi sarebbero stati erogati sulla base di criteri individuati in un contratto, la cui stipula era intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per misurare il raggiungimento dell’incremento: le Entrate ritengono quindi non soddisfatta la condizione per la quale i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura, non ancora realizzatasi.

In sostanza, la valutazione contenuta nell’interpello si aggiunge a un altro requisito, già trattato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 78/E/2018, con specifico riferimento all’arco temporale di misurazione dei parametri di produttività: si considera come non sia sufficiente sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia realizzato, ma è necessario, in aggiunta, che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Non può pertanto mancare la sussistenza del requisito incrementale, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso periodo.

È una lettura che – secondo l’agenzia delle Entrate – deriva dal dettato normativo, in particolare dal decreto Lavoro-Economia del 25 marzo 2016.

Proprio l’articolo 2, comma 2 del provvedimento stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali «devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (...) rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati». Soltanto alla fine del periodo previsto dal contratto (il cosiddetto periodo congruo), ovvero di maturazione del premio, va verificato un incremento di produttività, redditività, e così via, che costituisce il presupposto per applicare il regime agevolato.

Premi di natura variabile

Di recente, l’Agenzia si è occupata della tematica anche con le risposte a interpello 130 e 143 del 27 dicembre 2018.

Con il primo intervento è stato sottolineato che il beneficio fiscale della detassazione deve avere, tra i diversi presupposti richiesti, un sistema premiale di natura “variabile”: nel dettaglio, questa accezione non va interpretata come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì come incertezza nell’erogazione del premio. Nella pratica, le retribuzioni di risultato devono poggiare sull’incremento di produttività o redditività misurato al termine del periodo congruo, escludendo dal regime agevolativo singole voci retributive.

Il risultato incrementale

L’interpello 143 ribadisce il concetto di incrementalità. Il premio può anche essere erogato in valori differenti per i dipendenti, in base a parametri di misurazione della performance individuale, ma non si può prescindere dalla realizzazione, da parte dell’azienda, di un risultato incrementale che può riguardare la produttività, la redditività, la qualità, l’efficienza o l’innovazione.

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