La durata dell’apprendistato
Quanto alla possibilità di stipulare il contratto nel caso di pregressa prestazione di lavoro con la stessa qualifica, nella circolare n. 5/2013 il Ministero ha precisato che ciò è possibile solo nel caso in cui il precedente rapporto non abbia avuto durata superiore alla metà del periodo di apprendistato previsto dal CCNL: nel suo caso quindi ciò non è possibile. Nel caso in cui il CCNL preveda una durata di 36 mesi, senza consentire il minimo di 6 mesi occorre rispettare tale previsione, salvo che non vi sia lo svolgimento di attività stagionali. Si ricorda che la disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione può prevedere il riconoscimento di crediti e di periodi per ridurre la durata del periodo di apprendistato.
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