I permessi elettorali per chi è in part-time
L’art. 119 del DPR 30/03/1957 n.361 (modificato dall’art. 11 della legge 53/90) al secondo comma prevede che “i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”. Il testo della norma, essendo poco chiaro, ha dato origine a diverse interpretazioni, determinando l’intervento della giurisprudenza. Per fare chiarezza sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1991 n.452, e successivamente il legislatore con la legge 29/01/1992 n.69, di interpretazione autentica della predetta norma. Il legislatore ha così previsto che il secondo comma dell’art. 11 della legge 53/90 deve essere inteso nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta: - per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio; - per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26mo o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi, da concordare con il datore di lavoro. Ne consegue che il dipendente part time per i giorni non lavorativi passati al seggio, ossia il sabato per le operazioni preliminari e la domenica per le operazioni di voto e di scrutinio (scrutinio che coinvolgerà anche il lunedì) avrà diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva oppure il riposo compensativo, previo accordo con il datore di lavoro.