Rapporti di lavoro

Scade il termine per la trasmissione dei dati sulla sorveglianza sanitaria

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di Massimo Braghin

Ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs n. 81/2008, ogni anno, entro il 31 marzo, i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all'allegato 3B relative alla sorveglianza sanitaria dell'anno precedente. Dal 2014, la comunicazione è trasmessa esclusivamente per canale telematico tramite il portale Inail.
Il medico di fabbrica deve quindi trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
E' utile ricordare che, ai sensi del T.U.S. (Dlgs n. 81/2008), il medico competente svolge una pluralità di funzioni, fra le quali:
- formulare il parere preventivo circa la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- osservare gli obblighi previsti a suo carico;
- recepire le informazioni circa la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione di misure preventive e protettive, la descrizione di impianti e processi produttivi, i dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli obblighi di vigilanza;
- collaborare con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, alla redazione del DVR;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria consiste nell'effettuazione di:
- visita medica preventiva, per accertare l'insussistenza di condizioni ostative al tipo di impiego;
- visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori e valutarne l'idoneità alla mansione;
- visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio di mansione;
- visita medica all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.
Per effettuare la comunicazione, è necessario:
- accreditarsi al portale Inail;
- 0associare l'unità produttiva di riferimento al medico competente;
- compilare la comunicazione ed inoltrarla all'Asl territorialmente competente.
I contenuti della comunicazione e le specifiche in materia di trasmissione sono stati stabiliti dal Dm del 9 luglio 2012 e dal Dm del 6 agosto 2013.
L'applicativo telematico disponibile sul portale www.inail.it richiede la compilazione delle seguenti sezioni:
- azienda: dati dell'azienda e del numero di lavoratori occupati al 31.12 dell'anno precedente e al 30.06 dell'anno in corso;
- malattie professionali: probabili e possibili malattie professionali segnalate;
- sorveglianza sanitaria: mediche visite effettuate;
- rischi lavorativi: esposizione a rischi specifici;
- alcol e droghe: accertamenti effettuati;
- riepilogo: verifica riepilogativa dei dati inseriti.
In caso di omessa presentazione, è disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.096 a 4.384 euro.

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