Previdenza

Assegno sostitutivo 2015 per invalidi di guerra, istruzioni Inps per il pagamento

di Enrico Brandi

Con la mensilità di dicembre 2015, l'Inps ha disposto con modalità automatica il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare riferito a tutto il 2015 per i pensionati della gestione e dei dipendenti pubblici affetti da invalidità.
Così ha puntualizzato l'Inps con il messaggio 1° ottobre 2015, n. 6039.
Assegno per i grandi invalidi di guerra
L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spetta, in base all'articolo 1 del Dm 30 settembre 2013, ai seguenti pensionati invalidi:
1) ai pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al Dpr 23 dicembre 1978, n. 915, nella misura di 900 euro mensili;
2) ai pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E, nella misura dimezzata di 450 euro mensili.
Destinatari
I beneficiari di tale prestazione sono (Dm 10 luglio 2014):
a) i grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) i grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo, ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.
Patologie
Le alterazioni organiche e funzionali che danno diritto all'assegno intero sono le seguenti:
1) alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
2) perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
3) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali);
4) alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza;
5) perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani;
6) disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Le alterazioni organiche e funzionali che danno diritto all'assegno dimezzato sono invece le seguenti:
1) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale;
2) perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi;
3) amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza;
4) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

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