Responsabilità solidale negli appalti: fino al 27 aprile 2012 vale la decadenza biennale
Fino al 27 aprile 2012 in materia di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi, resta fermo il termine decadenziale biennale previsto dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003: è la risposta resa a Confindustria, all'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro e alla Alleanza delle cooperative con l'interpello numero 29 del 15 dicembre.
La norma prevede che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato, in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (ipotesi successivamente estesa dal Dlgs 175/2014 anche agli obblighi relativi agli adempimenti del sostituto d'imposta, ove previsti), nel limite di due anni successivi alla cessazione dell'appalto. Sotto il profilo contributivo a tale norma si affiancava, fino al 28 aprile 2012, l'articolo 35, comma 28, del Dl 223/2006, che prevedeva una analoga responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore alla effettuazione e al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, non prevedendo però un analogo termine decadenziale biennale.
Da qui il dubbio circa la norma effettivamente applicabile in materia di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi e la conseguente formulazione del quesito al Ministero.
La prevalenza della norma contenuta nel Dlgs 276/2003 in costanza della contemporanea vigenza delle anzidette normative, ossia fino al 27 aprile 2012, si evince dal suo carattere di specialità che la rende pertanto prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all'articolo 35, comma 28.
Tale ultima norma, peraltro, è stata successivamente modificata dal Dl 16/2012, che ne ha limitato la operatività alle sole ipotesi di mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed all'Iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, e definitivamente abrogata dal citato Dlgs 175/2014 che ha razionalizzato la materia, come accennato, riportandone la disciplina nell'attuale testo dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003.
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi