Adempimenti

Detrazioni Iva, per vitto e alloggio fruitori da indicare in fattura

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di Luca De Stefani

L’avvento della fattura elettronica e del QR code sta automatizzando e velocizzando molte funzioni amministrative e contabili, consentendo, quindi, di concentrarsi sulla consulenza fiscale e sull’approfondimento di tematiche giuridicamente complicate, che in passato, a volte, venivano gestite, superficialmente, pro fisco.

Cerchiamo allora di approfondire, anche con l’ausilio della grafica in pagina, quale sia l’impatto della fattura elettronica sulla deduzione del costo, la detrazione dell’Iva e l’eventuale tassazione in capo al dipendente o amministratore delle spese di vitto e alloggio, durante le trasferte e non.

La tabella a fianco riporta anche il regime fiscale delle indennità chilometriche e di quelle forfettarie. In altre due pagine, nei prossimi giorni, verranno approfonditi gli aspetti fiscali dei beni e dei servizi omaggiati (spese di rappresentanza), delle vendite promozionali e delle spese di pubblicità.

Fruitore del vitto e dell’alloggio

Senza coincidenza tra il soggetto Iva (ad esempio, il datore di lavoro) e coloro che usufruiscono delle prestazioni alberghiere o delle somministrazioni di alimenti e bevande (i dipendenti o gli amministratori), per detrarre la relativa Iva (anche nel Comune sede di lavoro) è necessario che i dati dei fruitori siano indicati nella fattura intestata al soggetto Iva, ovvero in «una apposita nota ad essa allegata» (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2).

La fattura non va cointestata con il fruitore del servizio, perché non è più possibile con la fattura elettronica. Il QR code contiene solo i dati dell’azienda e non quelli dei vari fruitori del servizio, va chiesto quindi all’esercente di inserire questi dati, di volta in volta, nel file che invierà al Sdi (ad esempio, nell’elemento Causale del macroblocco <Dati Generali>).

Relativamente all’«apposita nota» allegata alla fattura, considerando che l’xml ricevuto non deve essere modificato, non è pensabile oggi stampare la fattura elettronica per allegarvi la nota con i dati del fruitore. In attesa di un chiarimento operativo delle Entrate, si ritiene che l’«allegazione» della nota alla fattura possa essere assolta se questi due documenti (e-fatture e nota) vengono salvati e conservati nella stessa cartella informatica.

Documenti anonimi

Per gli scontrini e le ricevute (oltre che per le fatture), vi sono molti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (si veda la recente risposta 4 ottobre 2018, n. 22) che, a determinate condizioni (ad esempio, rimborso a piè di lista del dipendente), permettono la deduzione del costo anche in assenza dei dati dell’azienda. Dovrebbe essere chiarito che tutte queste interpretazioni possano valere anche per i nuovi documenti commerciali emessi (soprattutto dal primo di luglio 2019), senza «il numero di partita Iva dell’acquirente».

Iva non detratta per scelta

L’introduzione della fattura elettronica e la facilità di registrazione della stessa consente di non subire più la criticata limitazione introdotta dalle Entrate per le prestazioni alberghiere o le somministrazioni di alimenti e bevande relativamente all’indeducibilità ai fini Ires e Irap dell’Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell’impresa o del professionista, ad esempio, perché si decideva, per ridurre i tempi e i costi di registrazione, di imputare il documento Iva solo nella contabilità generale e non nel registro Iva degli acquisti (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 1).

Il quadro delle regole per imprese e dipendenti

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