L'esperto rispondeContrattazione

Tredicesima nel ccnl Metalmeccanica

di Callegaro Cristian

La domanda

Il ccnl Metalmeccanici - Artigiani per quanto riguarda la maturazione del rateo di tredicesima parla di mesi di servizio ma non specifica quando matura in relazione ai giorni di servizio prestato, mi domando, pertanto, se il dipendente matura il rateo della mensilità aggiuntiva (13ma) anche per sezioni di giorni inferiori a 15.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche disciplina separatamente l'istituto della tredicesima mensilità per i diversi settori. In particolare, per il settore meccanico la disciplina è la seguente: Qualifica di Impiegato (articolo 70 del c.c.n.l.): “L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.” Qualifica di Operaio (articolo 54 del c.c.n.l.): “L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.” Sia per la qualifica di impiegato sia per quella di operaio non si fa riferimento al limite delle quindici giornate – come invece avviene per il settore odontotecnico dello stesso contratto collettivo e come avviene per altri istituti contrattuali del settore metalmeccanico -, pertanto si ritiene che tale “regola” non sia applicabile all'istituto della mensilità aggiuntiva. Tale regola si ritiene non debba essere applicata nemmeno per determinare l'incidenza delle assenze non utili alla maturazione della mensilità aggiuntiva.

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