Contrattazione

Stretta sui buoni pasto in formato cartaceo

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

In arrivo modifiche alle regole fiscali per i buoni pasto con rimodulazione dei limiti di esenzione. Dalle ultime bozze della legge di Bilancio 2020 emerge che dal 1° gennaio dovrebbero essere modificate le soglie entro cui le prestazioni sostitutive dei servizi di mense aziendali rese tramite i buoni pasto (articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare i limiti quantitativi vengono ritoccati con l’intento di incentivare l’utilizzo dei buoni in formato elettronico che passano dagli attuali 7 a 8 euro giornalieri. Per quelli cartacei, invece, è prevista una riduzione da 5,29 euro giornalieri a 4 euro.

Il motivo alla base delle novità è legato alla maggiore “affidabilità” fiscale della forma elettronica che attenua le criticità esistenti per i buoni cartacei, quali, ad esempio, il conteggio, il ritiro e i relativi controlli (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 5/2011). Mediante l’informatizzazione del processo di emissione e gestione del titolo, si ha una maggiore tracciabilità, soprattutto per garantire il rispetto dei limiti imposti dal Dm 122/2017; i buoni, infatti, non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto unità, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.

Con riferimento alla entrata in vigore della modifica, in assenza di previsioni specifiche, i nuovi limiti troveranno verosimilmente applicazione per i buoni pasto (cartacei ed elettronici) assegnati a partire dal 1° gennaio 2020. Restano ferme le vecchie soglie di esenzione per i buoni assegnati fino al 31 dicembre di quest’anno. Infatti dovrebbe ritenersi applicabile il principio secondo cui il buono pasto – come pure ogni altra somma o benefit – deve considerarsi percepito dal lavoratore quando il valore entra nella sua «disponibilità giuridica».

La bozza di legge di Bilancio contiene anche un’altra novità. Viene introdotta espressamente una soglia quantitativa giornaliera di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In assenza di un limite puntuale finora questo tipo di indennità aveva sollevato dubbi interpretativi tra gli operatori, i quali prudenzialmente avevano sempre ritenuto operante la soglia di 5,29 euro giornalieri riservata ai buoni pasto cartacei. Questo perché il maggiore limite di esenzione dovrebbe riferirsi esclusivamente ai servizi sostitutivi di mensa resi per il tramite dei buoni pasto in forma elettronica. L’intervento normativo, dunque, intende chiarire definitivamente le soglie entro cui questo tipo di servizi di mensa non concorre al reddito di lavoro dipendente.

Resta invariato il trattamento Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro anche attraverso mense organizzate direttamente o da terzi. In tali ipotesi, resta sempre esclusa l’emersione di un reddito di lavoro dipendente a prescindere dal valore del servizio offerto al lavoratore.

Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere in merito alla disciplina fiscale delle somministrazioni in mense aziendali e prestazioni sostitutive di mensa. La bozza non affronta, ad esempio, l’ipotesi del badge/card elettronico. Cioè il caso in cui viene assegnata al dipendente una card che consente di fruire della somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati. Si tratta del servizio di «mensa aziendale diffusa», che, per le modalità elettroniche di utilizzo della card, non è assimilabile al buono pasto ma permette un controllo immediato sull’utilizzo del beneficio fiscale. Sul punto l’amministrazione finanziaria (risoluzione 63/2005) ha precisato che le prestazioni rese attraverso la card non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento del limite di 5,29 euro.

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