Nuova occupazione durante la NASPI
Per quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nella circostanza di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. Sulla base di questo presupposto, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta a condizione che: - il percettore comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto; - il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestasse la sua attività al momento della cessato del rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI, non presentando rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. E’ pacifico osservare che in caso di mancata comunicazione del reddito il disoccupato decada dal beneficio.