Agevolazioni

Bonus assunzioni in ritardo o ridotti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Implementare l’organico attraverso l’immissione di nuovi lavoratori, anche per far fronte a necessità di turn over, rappresenta un passaggio importante per le aziende che, oltre a vagliare le caratteristiche del potenziale soggetto da assumere, valutano le opportunità offerte dalla legislazione, con l’obiettivo di contenere i costi dell’operazione.

Il sistema degli incentivi all’occupazione costituisce da sempre una leva strategica di grande rilievo sia per i vari governi di turno – chiamati spesso, e in particolar modo nell’ultimo decennio, a gestire momenti di difficile congiuntura economica - sia per i datori di lavoro.

Tuttavia il complesso panorama delle misure di sostegno all’occupazione risulta alquanto frastagliato e molto probabilmente inadeguato. Da molti anni si parla della necessità di un’accurata razionalizzazione del sistema e di un’organica revisione dell’impianto che, oltre a facilitare il compito degli addetti ai lavori, possano consentire un risparmio dei costi per la collettività.

Le complessità si acuiscono quando, pur in presenza di una disposizione di carattere generale, i provvedimenti attuativi - ovvero le disposizioni di prassi da parte degli enti gestori - tardano ad arrivare bloccando, di fatto, i bonus. Per non parlare, poi, dei casi (pochi per fortuna) in cui la regolamentazione, arrivando in ritardo, si mangia una parte di agevolazione, come – per esempio – è recentemente accaduto per il bonus sud del 2019 (si veda il Sole 24 Ore del 24 aprile) che quest’anno varrà per le assunzioni effettuate in 8 mesi invece che in 12.

Nelle schede allegate abbiamo indicato, unificandoli, come “under 35” le due agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2018 e dal decreto dignità sulla base delle indicazioni fornite dall’Anpal sul suo sito internet (si veda il Sole 24 Ore dell’8 maggio). Tuttavia l’applicazione anche nel 2019-20 del requisito dell’età inferiore ai 35 anni per i lavoratori da assumere, invece dei 30 anni, attende l’emanazione sia del previsto decreto attuativo che delle conseguenti istruzioni di prassi. Il vuoto normativo, che va avanti da quasi un anno, non facilita di certo né i datori di lavoro, né chi è in cerca di occupazione.

L’assenza di regolamentazione, inoltre, vanifica la possibilità di cumulare questa misura - consistente in uno esonero pari al 50% dei contributi (escluso il premio Inail) a carico del datore di lavoro con un massimale di 3.000 euro annui – con il Bonus Sud relativo agli avviamenti effettuati per sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Non operative nemmeno le agevolazioni recenti connesse alle assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza (articolo 8 del Dl 4/2019) nonchè quelle in favore delle cosiddette giovani eccellenze (articolo 1, comma 707 e successivi, della legge 145/2018). Entrambe le misure sono ancora al palo in assenza delle indicazioni di prassi da parte dell’Inps.

L’elenco tiene conto anche di quelle tipologie, quali l’apprendistato, che tecnicamente non si configurano come incentivi ma che rappresentano, tuttavia, forme di assunzione in grado di garantire alle aziende un risparmio economico e contributivo, pur se a fronte di un obbligo formativo.

Infine, rileviamo che per alcune tipologie (Sud, Neet, percettori Rdc, giovani eccellenze, percettori Naspi) è previso il rispetto delle regole in materia di de minimis.

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