Assegno emergenziale, come presentare la richiesta
I fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori finalità rispetto a quella di assicurare un trattamento di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cig o della Cigs. Le finalità ulteriori sono volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all'esodo.
Le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di base stabilite dal Dlgs 148/2015 possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi (artigianato e imprese di somministrazione) e facoltativi (si tratta di fondi che possono essere costituiti anche in settori già coperti dalla Cig o dalla Cigs).
Alcune prestazioni facoltative sono già state introdotte nei settori del credito ordinario e nel credito cooperativo: si tratta dell’assegno emergenziale e dell'outplacement. Nei settori del credito e del credito cooperativo, ai lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per gli assegni straordinari) è prevista l'erogazione di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria per un massimo di 24 mesi. Il Fondo versa anche la contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
E' escluso il versamento della contribuzione per tutto il periodo di percezione dell'indennità Naspi. A tale prestazione si applicano le regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Naspi.
La procedura di presentazione della domanda di assegno emergenziale è unica per tutti i fondi di solidarietà che hanno previsto l'erogazione dell'assegno emergenziale. Attualmente la procedura è attiva per i fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo. La domanda è disponibile nel portale Inps. La domanda di intervento deve essere indirizzata al comitato amministratore del fondo di solidarietà, tramite la sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla sede principale.
Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale, l'elenco e i dati analitici dei lavoratori.
La stima dell'assegno emergenziale sarà effettuata direttamente dalle procedure dell'Inps in base ai dati forniti dall'azienda e sarà messa a disposizione dell'azienda nel cassetto bidirezionale. Gli allegati 2 e 3 della circolare 203/2015, ai quali si rimanda per i dettagli tecnici, riportano esempi di calcolo dell'assegno emergenziale. Completata l'acquisizione della domanda e confermato l'invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Nella fase di avvio dell'operatività del fondo, in attesa di trasferire alle sedi periferiche la gestione delle domande, il flusso sarà gestito dalla direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.