Recesso al termine dell’apprendistato e matrimonio
di Alberto Bosco
La domanda
Un’azienda che applica il Ccnl cooperative agricole ha alle proprie dipendenze una apprendista impiegata. Alla scadenza dell’apprendistato, tra pochi giorni, l’azienda non intende confermare l’apprendista, esercitando la facoltà di recesso. L'apprendista si è appena sposata. In questo caso opera la tutela per causa di matrimonio o il datore di lavoro è comunque libero di recedere dal rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 167/2011? La risposta all'interpello n. 16/2012 può ritenersi superata da qualche orientamento giurisprudenziale?
Il ministero del Lavoro, nella nota 14 giugno 2012, n.16, ha precisato che eventuali cause di nullità del licenziamento, tra le quali viene esplicitamente citato il matrimonio (come pure lo stato di gravidanza e così via) “trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato ….. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2, co. 1...