Previdenza

Isee corrente possibile anche senza un forte calo dell’indicatore reddituale

di Matteo Prioschi

Per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto crescita si ampliano le ipotesi in cui si potrà chiedere l’Isee corrente, cioè l’indicatore “provvisorio” della situazione economica equivalente, che può essere utilizzato in caso di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare.

In base all’articolo 9 del Dpcm 159/2013, l’Isee corrente può essere chiesto a fronte della concomitanza di due eventi: una oscillazione superiore al 25% della situazione reddituale e una variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare nei 18 mesi precedenti, consistente nella:

risoluzione, sospensione o riduzione di un contratto a tempo indeterminato;

conclusione dell’attività per dipendenti a termine o con contratti flessibili che hanno lavorato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti l’ultimo rapporto di lavoro;

cessazione dell’attività di lavoro autonomo dopo averla svolta per almeno dodici mesi in via continuativa.

Il decreto crescita interviene sull’articolo 10, comma 5, del Dlgs 147/2017 stabilendo che l’Isee corrente potrà essere chiesto a fronte di una delle 3 variazioni della situazione lavorative indicate dal Dpcm 149/2013 «ovvero» una riduzione del 25% dell’indicatore della situazione reddituale «ovvero» trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito percepiti da amministrazioni pubbliche ed esenti da tassazione Irpef.

Dunque i requisiti per l’Isee corrente passano da due a tre, sono alternativi tra loro e non devono più essere coesistenti. La direzione centrale ammortizzatori sociali dell’Inps condivide questa lettura: «come sembra desumersi dal tenore letterale della norma, la nuova formulazione riportata nella legge di conversione del decreto crescita amplia le fattispecie in cui è possibile richiedere l’Isee corrente». Con le nuove regole diventa possibile chiedere l’indicatore “provvisorio”, per esempio, anche se un componente della famiglia perde il lavoro o un trattamento esente Irpef ma la situazione reddituale non cala del 25%, eventualità non da escludere in nuclei numerosi.

Inoltre viene estesa da due a sei mesi la validità dell’Isee corrente, scelta motivata, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto legge, dal fatto che la durata attuale comporta frequenti rinnovi con conseguente appesantimento dell’attività dell’Inps.

Ulteriore elemento di flessibilità a vantaggio dei cittadini è la modifica del comma 4 dell’articolo 10 del Dlgs 147/2017 secondo cui, per calcolare l’Isee ordinario, dal 2020 si utilizzano patrimonio e redditi del secondo anno precedente, con la possibilità però di usare quelli dell’anno precedente se più conveniente per le famiglie. Una doppia opzione di calcolo che si aggiunge alle nuove regole sull’Isee corrente, per il quale la variazione lavorativa dovrà essersi verificata dopo il 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il reddito utilizzato per l’Isee ordinario.

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