Contrattazione

Deroghe ai Ccnl solo con intese rappresentative

di Stefano Rossi

Il contratto assistito davanti all’Ispettorato del lavoro non è l’unica ipotesi nella quale si può superare il limite massimo di durata del contratto a termine. Il Dl 87/2018 ha stabilito che i contratti a tempo determinato, riferiti a mansioni dello stesso livello della categoria legale di inquadramento, non possono superare, in sommatoria, tra contratti a termine, rinnovi, proroghe e rapporti in somministrazione a tempo determinato, la soglia massima di 24 mesi. Sono esclusi dalla sommatoria i contratti intermittenti a tempo determinato, il lavoro accessorio, i rapporti di apprendistato non consolidati, i contratti di inserimento lavorativo, i contratti degli operai agricoli, i dirigenti, i rapporti per servizi di durata fino a tre giorni nel turismo e dei pubblici esercizi, il lavoro del personale artistico e tecnico delle fondazioni della produzione musicale, il personale docente Ata e quello del servizio sanitario nazionale, infine, i rapporti di lavoro stagionali. Il calcolo va fatto in relazione allo stesso datore di lavoro.

In caso di passaggio o trasferimento del ramo d’azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, i periodi svolti dal lavoratore a termine saranno computati sull’azienda subentrante. Il meccanismo della durata massima di un contratto a tempo determinato può essere, quindi, derogato dai contratti collettivi, che, secondo l’articolo 51 del Dlgs 81/2015, sono quelli nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie. I contratti, quindi, devono avere il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, senza il quale le deroghe previste risulteranno inefficaci sul piano giuridico, con conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La circolare 17/2018 precisa che le previsioni dei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 87/2018) mantengono la loro validità sino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. La contrattazione collettiva non può derogare invece al nuovo regime delle causali.

Con la nota 1214 del 7 febbraio 2019 l’Inl ha stabilito che le parti potranno sottoscrivere l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi davanti all’Ispettorato territoriale anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, e non solo quello legale dei 24 mesi.

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