Congedo parentale e part-time verticale
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita (limite temporale elevato da otto a dodici in via sperimentale per il solo anno 2015 dal D.lgs. n. 80/2015) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’articolo 32 del D.lgs. n. 151/2001, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi indennizzato al 30% fino a sei anni (in precedenza tre anni, estensione anch’essa temporanea per il 2015) di età del figlio. Secondo quando chiarito dall’Inps, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il congedo parentale è riconosciuto ed indennizzato per i soli periodi in cui vi è obbligo di prestare l’attività lavorativa che, nel caso esposto, corrispondono al venerdì e al sabato e non può essere riconosciuto durante le pause contrattualmente non lavorative. Ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 81/2015 (che tra l’altro ha eliminato la distinzione tra part - time orizzontale, verticale e misto e tra clausole elastiche e flessibili), nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti possono pattuire per iscritto clausole elastiche ai fini della variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata; tali variazioni, nel caso non siano disciplinate dal contratto collettivo applicato al rapporto, non possono eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Nel CCNL commercio è stabilito che, con preavviso di almeno due giorni, nei contratti di tipo verticale e misto, le parti possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro che determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione effettuate a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche, sono retribuite con la maggiorazione forfetariamente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% previsto per il lavoro supplementare (inteso come lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno), + 1,5% prevista da CCNL quale maggiorazione per la flessibilità) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto come determinata in contratto all’articolo 195; tale maggiorazione è comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Si precisa che nel rapporto di lavoro a tempo parziale le ore sono retribuite come straordinario allorquando superano l’orario settimanale previsto per il lavoratore a tempo pieno. Per rispondere al quesito occorrerebbe analizzare le modalità di richiesta del congedo nella domanda inviata all’Inps: se richiesto un periodo “dal…al” che ad esempio si riferisce all'intero periodo di congedo, senza soluzione di continuità, la lavoratrice non potrà lavorare nei giorni ricompresi nel lasso di tempo richiesto così come risulta dalla stessa dichiarazione sottoscritta e contenuta nel modulo di domanda: “dichiaro di astenermi effettivamente dall’attività lavorativa per i periodi di congedo richiesti”. Diversamente, se il periodo di fruizione comunicato è stato invece indicato in modo frazionato (ossia suddiviso in più intervalli), nei periodi non coperti da congedo parentale la lavoratrice potrà lavorare e, nel caso specifico, prestare l'attività lavorativa relativa alla clausola di orario elastico sottoscritta (nel limite del 30% dell’orario part - time annuo concordato tra le parti) percependo una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 36,5%.