Rimborso delle tasse ai pensionati all’estero
Il pensionato italiano residente in Spagna ha diritto al rimborso delle imposte pagate in Italia sugli emolumenti pensionistici percepiti. La richiesta di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento. La conferma arriva dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 246/2019 di ieri, in un momento in cui l'Italia ha da poco modificato il regime di attrazione dei pensionati esteri che si trasferiscono al Sud e che possono optare per una flat tax al 7% su tutti i redditi di fonte estera per 10 anni.
Il caso oggetto dell'interpello riguarda un pensionato italiano diventato residente fiscale spagnolo dal 2018 in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna. L'istante aveva presentato il modulo EP-I/4 all'Inps, richiedendo l'esenzione dall'imposizione italiana (cioè la non effettuazione delle ritenute alla fonte) in relazione alla pensione italiana. L'Inps tuttavia gli comunicava che avrebbe accolto la richiesta di esenzione solo a partire dal 2019. L'istante chiedeva quindi chiarimenti sulla necessità - o meno - di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2018 anche in Italia e su come recuperare le imposte italiane versate nello stesso anno.
La Convenzione tra Italia e Spagna stabilisce che, per individuare la residenza fiscale ai fini convenzionali, occorre fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, del Tuir considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Il successivo articolo 3 prevede l'applicazione delle imposte italiane anche ai non residenti in relazione ai redditi prodotti in Italia, redditi che devono conseguentemente confluire nella dichiarazione annuale da presentare al Fisco italiano.
In particolare, le pensioni corrisposte a persone non residenti in Italia da enti ivi residenti sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir. Gli enti pensionistici eroganti (Inps) sono tenuti, quali sostituti d'imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del Dpr 600/1973.
La potestà impositiva italiana è tuttavia limitata dai vigenti trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni, tra i quali la citata Convenzione con la Spagna. L'articolo 18 della Convenzione prevede infatti che le pensioni corrisposte agli ex dipendenti privati sono imponibili soltanto nel Paese di residenza (Spagna). Su queste basi, l'Agenzia conclude che l'imposta italiana trattenuta dall'Inps all'atto del pagamento della pensione relativa al 2018 possa essere chiesta a rimborso dall'istante, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973, mediante una specifica richiesta al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi dal versamento.
Dal 2019, l'Inps potrà, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione, sulla base della documentazione presentata dall'istante che dimostri l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell'agevolazione (si veda, ex multis, la risoluzione 95/E del 1999).