F24, i codici per la compensazione dei crediti d’imposta delle imprese agricole
Sono stati istituiti i nuovi codici tributo per poter utilizzare in compensazione mediante modello F24 i crediti d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione alle spese sostenute per nuovi investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 oltre al credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 91/2014, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti.
Lo comunica l'Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 27/E del 20 aprile 2016, che, richiamando i decreti del 13 gennaio 2015 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui erano state stabilite le relative disposizioni applicative (utilizzazione dei succitati crediti d'imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento) ha comunicato che i codici tributo da utilizzare per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta sono i seguenti:
•“6863” denominato “Credito d'imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - COMMERCIO ELETTRONICO - art. 3, c. 1, D.L. n. 91/2014” utilizzabile per la fruizione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
•“6864” denominato “Credito d'imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - RETI DI IMPRESE - art. 3, c. 3, D.L. n. 91/2014” utilizzabile per la fruizione del credito d'imposta relativo alle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera, finalizzati alla creazione di nuove reti di imprese o allo svolgimento di nuove attività.
Tali codici tributo vanno esposti sul modello F24 nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati” con l'indicazione del campo “anno di riferimento” valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si ricorda infine che il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in caso contrario ci sarà il rifiuto dell'operazione. L'operazione verrà scartata inoltre nel caso in cui il bonus utilizzato dovesse eccedere l'importo concesso dal Mipaaf.