Agevolazioni

Al via l’Incentivo occupazione sviluppo Sud

di Alberto Bosco

Riepiloghiamo di seguito le istruzioni operative per accedere al l'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud "per le assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019.

Soggetti interessati - Possono accedere al beneficio tutti i datori privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi:
a) dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: privi di impiego che dichiarano la disponibilità al lavoro e a partecipare a misure di politica attiva concordate con il CPI; e
b) dell'art. 4, co. 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge n. 26/2019): lavoratori, da considerarsi disoccupati, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 DPR n. 917/1986.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha tra 16 e 34 anni, basta che risulti disoccupato. Invece, se ha già 35 anni, oltre a essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ex D.M. 17 ottobre 2017: è tale chi, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi o non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, eccetto la trasformazione a tempo indeterminato, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto subordinato con lo stesso datore che lo assume con l'incentivo. Lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, in tale periodo, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore che lo assume o a lui collegata ex art. 2359 cod. civ., o comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ambito territoriale - L'incentivo (nei limiti di 320 milioni di euro) spetta se la prestazione si svolge in una regione "meno sviluppata": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o in "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna, a prescindere da residenza del soggetto e da sede legale del datore. In caso di spostamento della sede di lavoro fuori da una di tali regioni, l'agevolazione non spetta dal mese di paga successivo al trasferimento. Invece, in caso di spostamento della sede di lavoro da una regione "in transizione" a una "meno sviluppata" o viceversa, l'incentivo continua ad applicarsi sino alla sua naturale scadenza.

Datori con sede legale in regione diversa da quelle ammesse – Se un datore con sede legale in una regione diversa da quelle ammesse, assume lavoratori per una prestazione da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle regioni meridionali, la Struttura Inps competente, a seguito di richiesta del datore interessato e dopo aver effettuato i controlli, deve inserire nelle caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione "0L": "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Rapporti incentivati - Sono incentivate assunzioni e trasformazioni a TI (somministrazione inclusa, a tempo indeterminato e determinato, compresi eventuali periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione), l'apprendistato professionalizzante e i rapporti subordinati instaurati per vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (a tempo pieno o parziale). Per la trasformazione da CTD a TI non occorre il requisito di disoccupazione né l'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore. Il beneficio è escluso per l'assunzione con contratto domestico o intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale e per i contratti di apprendistato di I e III livello. Per lo stesso lavoratore l'incentivo spetta per un solo rapporto: dopo la prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura - L'incentivo è pari alla contribuzione a carico datore (no premi e contributi Inail), fino a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero per il periodo di paga mensile è 671,66 euro (8.060/12) e, per rapporti instaurati e risolti nel mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti part time, il massimale dell'agevolazione va proporzionalmente ridotto.
Per individuare le contribuzioni oggetto di sgravio cfr. paragrafo 8 della circolare n. 40/2018.
Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza, si applica l'art. 2, co. 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%. Il periodo di agevolazione può essere sospeso solo per assenza obbligatoria di maternità, consentendo il differimento temporale del godimento: tuttavia, anche in tal caso, l'incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021: non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi e che l'ultimo mese per regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

Apprendistato professionalizzante - L'agevolazione è riconosciuta anche per l'apprendistato professionalizzante ma solo durante il periodo formativo; se esso ha una durata:
a) pari o superiore a 12 mesi: la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato;
b) inferiore a 12 mesi: l'importo del beneficio va proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata (es.: per un rapporto con periodo formativo di durata di 6 mesi, l'importo massimo dell'incentivo, da riparametrare alla contribuzione dovuta, è pari a 4.030 euro).
Il beneficio non spetta, invece, per il periodo di mantenimento in servizio a fine apprendistato, anche se compreso nei 12 mesi di fruizione. Infine, l'esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dei datori nei primi 12 mesi; per gli anni dopo il 1°, il datore continua ad applicare le aliquote già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Condizioni - L'incentivo è subordinato a: rispetto delle condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (adempimento obblighi contributivi; osservanza norme di tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); applicazione dei principi generali sugli incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Principi generali sugli incentivi all'occupazione - L'incentivo non spetta se:
1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contratto collettivo, anche se il lavoratore con diritto all'assunzione è utilizzato in somministrazione;
2) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche se, prima dell'utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l'utilizzatore non ha offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché ha cessato un rapporto a termine. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto dal lavoratore, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e 3 mesi per i rapporti stagionali, il datore può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti di lavoro a termine in essere (Min. Lav., interpello n. 7/2016);
3) presso il datore o utilizzatore vi sono sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l'assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
4) l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore che presentava elementi di relazione con quello che assume, sotto il profilo della coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
L'inoltro tardivo delle COB inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo per il periodo tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Aiuti di Stato - L'incentivo va fruito nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, sull'all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti "de minimis", o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni ex art. 7 del decreto n. 178/2019.

Incremento occupazionale
L'assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Lavoratori di età tra i 25 e i 34 anni
Per i lavoratori di età tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni, ossia quando il lavoratore:
a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ex D.M. 17 ottobre 2017;
b) non ha un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero è assunto in settori economici in cui vi è tale differenziale almeno del 25%, ex D.M. 28 novembre 2018, n. 420.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di 1 dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni ex artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti "de minimis" o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto dell'art. 7 del decreto direttoriale n. 178/2019) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

Incremento occupazionale netto – Per determinare l'incremento occupazionale il numero di dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA): esso è l'aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.
Per valutare l'incremento dell'occupazione si deve raffrontare il numero medio di ULA dell'anno precedente con quello dell'anno successivo all'assunzione. Quindi, l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata": l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi va verificato considerando l'effettiva forza media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione. Perciò, se alla fine dell'anno successivo all'assunzione vi è un incremento occupazionale netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore deve restituire le singole quote già godute in mancanza del rispetto del requisito.
L'agevolazione è comunque applicabile se l'incremento occupazionale netto non si realizza perché il posto o i posti prima occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti per: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti d'età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.
Inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata va effettuato per ogni mese e lo stesso va compiuto con riguardo alla nozione di "impresa unica" ex art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. Quindi, l'incremento va valutato in relazione all'intera organizzazione del datore e non alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione. Per valutare l'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni di lavoro cd occasionale ex art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017).
Il lavoratore assunto o in somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non va computato nella base di calcolo, mentre si computa il lavoratore sostituito.
Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale (richiesto solo se si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "de minimis") va verificato in concreto, per ogni singola assunzione per cui si intende fruire dell'incentivo. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Coordinamento con altri incentivi - L'esonero è cumulabile con l'incentivo per i datori che assumano percettori del reddito di cittadinanza. Se il datore ha esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del RDC può essere fruita sotto forma di credito di imposta (poiché con apposito D.M. saranno stabilite le modalità di accesso a tale credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno fornite più avanti). L'incentivo è cumulabile con l'esonero per l'assunzione giovanile stabile ex art. 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (legge n. 96/2018), fino a 8.060 euro annui (le indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni saranno fornite con apposite disposizioni). Infine, l'incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori che abbiano sede nei territori di tali regioni. Esclusi i casi elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni previsti dalle norme vigenti.

Procedura di ammissione - Per consentire al datore di conoscere la residua disponibilità di risorse prima di effettuare l'assunzione o trasformazione a TI, egli deve inoltrare all'Inps, con il modulo on-line "IOSS", disponibile sul sito www.inps.it nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:
- lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- regione e provincia di esecuzione della prestazione, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito Inps seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".
L'Inps consulta gli archivi dell'Anpal per conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o di invio della richiesta di incentivo, è disoccupato; calcola l'importo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata; verifica la copertura finanziaria; informa che è stato prenotato per il datore l'importo dell'incentivo per assumere il soggetto indicato in istanza preliminare.
L'istanza di prenotazione non accolta per carenza di fondi resta valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni; se entro tale termine si liberano risorse, la richiesta è automaticamente accolta; diversamente, trascorsi invano i 30 giorni, l'istanza perde di efficacia e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di prenotazione.
L'istanza di prenotazione inizialmente non accolta perché manca la DID, rimane valida, mantenendo la priorità acquisita per 30 giorni: per tale periodo l'Inps consulta ogni giorno la banca dati Anpal per verificare eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.
Se l'istanza di prenotazione è accolta, il datore, entro 10 giorni di calendario deve comunicare (a pena di decadenza) l'assunzione, chiedendo conferma della prenotazione a suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione di somme, ferma la possibilità per il datore di presentare poi un'altra domanda.
Va prestata la massima attenzione nel compilare i moduli telematici Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) del rapporto per cui si chiede conferma della prenotazione: non è accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nella prenotazione né cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm incoerente.
Per i rapporti part time, nel caso di variazione in aumento della percentuale oraria in corso di rapporto (inclusa l'assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno) il beneficio fruibile non può superare il tetto autorizzato con le procedure telematiche. Nei casi di diminuzione dell'orario, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e la successiva trasformazione a part time, il datore deve riparametrare il bonus e fruire dell'importo ridotto.
Dopo l'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva dichiarata, l'interessato fruisce dell'importo spettante in 12 quote mensili, ferma la permanenza del rapporto ed eccetto i rapporti di apprendistato per cui è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. La fruizione avviene con conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore non deve imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non esonerabili. Inps, Anpal e INL verificano l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze - L'autorizzazione all'incentivo è effettuata dall'Inps in ordine cronologico di presentazione delle istanze (le richieste giunte nei 10 giorni dopo il rilascio del modulo telematico saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata). Le istanze per assunzioni e trasformazioni a TI effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 15 luglio 2019 e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo on line saranno elaborate in ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Invece, le istanze per assunzioni effettuate dal 16 luglio 2019 saranno elaborate in ordine cronologico di presentazione. Con l'elaborazione cumulativa posticipata sarà disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Per le istanze inviate dopo la data di lavorazione cumulativa, per la loro elaborazione varrà l'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

Uniemens, Dmag e PosPa - Per l'esposizione dei dati per fruire dell'incentivo da parte dei datori che operano con il sistema UniEmens, per i datori agricoli che operano con il sistema DMAG nonché per compilare la dichiarazione contributiva da parte dei datori UniEmens sezione <ListaPosPA>, si vedano i punti 12, 13 e 14 della circolare Inps 16 luglio 2019, n. 102.

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