Rapporti di lavoro

Obbligo di comunicare il nuovo lavoro per chi ha il reddito di cittadinanza

di Alberto Bosco

Ricordando che il RDC non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare e che vi è l'obbligo di comunicare le variazioni della situazione occupazionale e patrimoniale del nucleo (o le modifiche nella sua composizione), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente fornito le indicazioni per gli ispettori, con particolare riguardo all'accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero" da parte dei soggetti appartenenti a un nucleo familiare beneficiario del RDC.


Decadenza e revoca dal beneficio – Ai sensi dell'art. 7, co. 5, lett. h), del D.L. n. 4/2019, è disposta la decadenza del RDC quando uno dei componenti il nucleo familiare viene scoperto a svolgere lavoro dipendente o co.co.co. in assenza delle comunicazioni obbligatorie, o altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'art. 3, co. 9.
Parimenti, è disposta la decadenza se non è stato comunicato, entro 30 giorni, l'inizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo. Inoltre se, per i reati ex art. 7, co. 1 e 2, vi è la condanna in via definitiva o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni detentive, l'Inps dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'Inps con efficacia retroattiva anche quando si accerta la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni su cui si fonda l'istanza o l'omessa successiva comunicazione di ogni variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.

Condivisione banche dati – Per agevolare l'attività di vigilanza sulle circostanze che causano la decadenza dal beneficio, l'INL accede alle banche dati gestite dall'Inps, e segnatamente alla piattaforma informatica su cui confluiscono tutti i dati utili per individuare i percettori del RDC e per accertare i reati ex art. 7, co. 1 e 2. Le informazioni contenute nella piattaforma consentono agli ispettori di verificare se i lavoratori impiegati senza la comunicazione preventiva appartengono a un nucleo familiare percettore di RDC, nonché di consultare le informazioni dei modelli "Rdc/Pdc-Com ridotto/esteso". Quindi, l'ispettore che, consultando tali dati, riscontri la falsità delle dichiarazioni o delle informazioni rese o l'omissione delle informazioni dovute, nel termine di 10 giorni, deve trasmettere all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica. Inoltre va inviata comunicazione all'Inps territorialmente competente (residenza del lavoratore), contenente l'indicazione delle generalità e del codice fiscale di quest'ultimo, perché l'Istituto provveda alla decadenza dal beneficio (tale invio va effettuato non oltre la settimana successiva all'accesso).

Sanzioni amministrative (aggravante maxi sanzione) – L'art. 7, co. 15-bis, prevede l'aumento del 20% degli importi della cd. maxi sanzione, anche per l'impiego di beneficiari del RDC (non diffidabile). Infine, non esistendo l'impossibilità giuridica di assumere il lavoratore che fruisce di RDC, per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, il datore deve procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo "in nero" accertato.
Va infine ricordato che, come precisato dall'Inps nella circ. n. 104/2019, la revoca della prestazione del RDC, ancorché effettuata per motivi riconducibili al comportamento del lavoratore, se disposta dopo l'assunzione del beneficiario del RDC, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, sia per il datore che per l'Ente di formazione accreditato.

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