Adempimenti

Rimborsabile il Tfr pagato erroneamente al dipendente

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di Barbara Massara

Le aziende hanno tempo fino al prossimo 30 novembre per presentare all’Inps la domanda con cui ottenere il rimborso del Tfr erogato al dipendente, ma non conguagliato, perché eccedente la capienza del debito contributivo mensile.

Lo ha comunicato l’istituto di previdenza nel messaggio 3025/2019, in cui ha altresì illustrato le nuove procedure da seguire per il recupero del Tfr versato al Fondo di tesoreria da parte delle aziende non tenute all’obbligo (si veda il Sole 24 Ore dell’8 agosto).

Si tratta di un’apertura molto importante da parte dell’istituto che, in via del tutto eccezionale, consente alle aziende di poter conguagliare quei Tfr che hanno indebitamente erogato in violazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del Dm 30 gennaio 2007.

Secondo tale norma, spiegata dall’Inps nella circolare 70/2007, il Tfr versato al fondo di tesoreria può essere erogato direttamente dal datore di lavoro e quindi conguagliato nel flusso uniemens , solo se l’importo complessivo trova piena capienza nel saldo a debito del flusso del mese di erogazione.

Pertanto, in caso di incapienza, anche per soli pochi euro, il datore di lavoro non può e non deve erogare quel Tfr, ma deve comunicarlo online immediatamente all’Inps, affinchè questi lo eroghi integralmente e direttamente al lavoratore entro i successivi 30 giorni.

Purtroppo questa regola è di difficile applicazione per le aziende, che al momento dell’elaborazione del cedolino di erogazione del Tfr, dovrebbero già conoscere in via previsionale il saldo complessivo a debito della denuncia contributiva del mese. Per questo motivo, molte imprese si sono trovate nella condizione di erogare Tfr che poi non hanno potuto recuperare con l’Inps.

Per ovviare a questa situazione, che blocca fondi importanti per le aziende, l’Inps consente ai datori di presentare le relative domande di rimborso entro e non oltre il 30 novembre prossimo, termine decorso il quale non sarà più possibile procedere al recupero.

La domanda dovrà essere inviata attraverso il cassetto bidirezionale, utilizzando il fac simile allegato al messaggio (allegato E), contenente l’elenco dei lavoratori interessati, gli importi erogati a titolo di anticipazione o saldo Tfr, le date di erogazione, e allegando la relativa documentazione probatoria (esempio buste paga, bonifici bancari).

L’istituto verificherà la richiesta e i documenti prodotti, nonché l’aggiornamento dell’estratto conto di tesoreria dei lavoratori interessati da parte del datore di lavoro, e poi effettuerà una regolarizzazione d’ufficio (secondo le indicazioni dell’allegato B del messaggio).

Il credito sarà rimborsato, al netto di eventuali debiti dell’azienda, e previa interrogazione delle banche dati dell’agente della riscossione.

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