La Cassazione precisa la portata dell’articolo 2087 del codice civile
In forza di quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile, il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia della particolarità del lavoro che dell'esperienza e della tecnica.
La norma in questione si pone come principio generale che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono comunque molto ampi e tali da non rendere sempre chiaro e pacifico quale sia la sua effettiva portata.
Di volta in volta interviene quindi la giurisprudenza, che offre degli importanti punti di riferimento per giungere a una corretta interpretazione dell'articolo 2087. Particolarmente significativa, in proposito, è una recente pronuncia della Corte di cassazione (sezione lavoro, 26 luglio 2019, numero 20364), che analizza in maniera generale, ma al contempo molto puntuale, la portata della norma codicistica.
In tale pronuncia, i giudici hanno innanzitutto ribadito il consolidato orientamento che riconduce la responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 all'interno della responsabilità contrattuale, precisando che essa è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di inadempimento, può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa.
Oltretutto, la norma opera anche se non sussistono delle regole di esperienza specifiche o delle regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma si fonda su principi costituzionali e rende responsabile il datore di lavoro ogniqualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie per tutelare il lavoratore dal punto di vista psicofisico e della salute in generale, considerando la realtà concreta dell'azienda e l'effettiva possibilità di conoscere e indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.
Per la Corte di cassazione, nonostante ciò, occorre comunque guardarsi bene dal ritenere l'articolo 2087 un'ipotesi di responsabilità oggettiva o una norma portatrice di un obbligo assoluto di rendere l'ambiente di lavoro del tutto privo di rischi. Da un lato, infatti, bisogna considerare che, affinché possa ritenersi configurata una responsabilità ai sensi dell'articolo 2087, è indispensabile che il datore di lavoro abbia agito con colpa, ovverosia con difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni ai propri lavoratori.
Dall'altro lato, invece, occorre considerare che comunque non può mai reputarsi responsabile il datore di lavoro che non abbia eliminato il pericolo di una determinata eventualità se questo non era effettivamente eliminabile.
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini