Rapporti di lavoro

Pubblicato il regolamento Ue che introduce regole più severe per la sicurezza dei trasporti su strada

di Andrea Costa

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il discusso regolamento della Commissione europea numero 403 del 18 marzo 2016 di attuazione del regolamento (Ce) 1071/2009 che, intervenuto sulla materia della perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, ha provveduto a integrare la classificazione delle infrazioni gravi.

Il provvedimento ha la finalità di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, garantendo un controllo più rigoroso dell'attività del gestore o dell'impresa dei trasporti mediante la previsione, in tutto il territorio dell'Unione, di sanzioni effettive e dissuasive, punendo tutte quelle infrazioni alle disposizioni europee – quali l'inosservanza dei tempi di guida e di riposo, la manipolazione del tachigrafo, la mancata o falsa dichiarazione nei documenti di trasporto – che comportino conseguenze particolarmente gravi non solo per la salute dell'uomo, ma anche per l'ambiente e le infrastrutture.

Si tratta, in realtà, del secondo tentativo della Commissione di integrazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b del regolamento 1071, delle fattispecie richiamate dall'allegato IV del medesimo regolamento (già classificabili tra le Ipg), dopo che il Parlamento europeo, vuoi per motivi giuridici legati alla competenza vuoi per considerazioni più strettamente collegate alla politica in materia di trasporti, nel 2014 ha ritenuto opportuno opporvisi.

Nello specifico, la Commissione ha previsto nelle diverse aree di azione (quali tempi di guida e di riposo dei conducenti, orario di lavoro, installazione, utilizzo di apparecchi di controllo, qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti, accesso alla professione) un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa Ue, in grado di portare alla perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti. La classificazione delle violazioni gravi è stata contraddistinta da un ordine di gravità crescente, distinguendo tra infrazioni gravi (Ig), infrazioni molto gravi (Img) e infrazioni più gravi (Ipg).

Laddove in uno o più Stati membri il gestore dei trasporti o l'impresa dei trasporti siano stati oggetto di condanna penale o di sanzioni per una delle infrazioni più gravi della normativa Ue, deve essere avviata una procedura nazionale sull'onorabilità da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento che, se necessario, deve disporre gli opportuni controlli nei locali dell'impresa. Spetterà comunque all'autorità competente la decisione di verificare se la perdita di onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, potendo decidere, sulla base di una idonea motivazione, che l'onorabilità non sia compromessa.

Altro aspetto basilare introdotto dal regolamento riguarda le conseguenze del ripetersi di gravi infrazioni. In estrema sintesi, qualora commesse ripetutamente, le Ig e le Img debbono essere considerate Ipg sulla base della seguente proporzione:
3 Ig/per conducente/per anno = 1 Img
3 Img/per conducente/per anno = avvio della procedura nazionale sull'onorabilità.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale delle infrazioni dello stesso livello di gravità (Ig o Img) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. È previsto che gli Stati membri possano stabilire soglie più severe.

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