L’assunzione del coniuge in una Snc
La posizione prevalente della giurisprudenza in materia di prestazione lavorativa del familiare resa nell’ambito dell’impresa, in omaggio al principio della prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa, è orientata nel senso della sua gratuità, salvo la rigorosa prova contraria. L’elemento della gratuità può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (v. da ultimo, ad es., Cass. 16 giugno 2015, n. 12433). Ad esempio l'accertato difetto di convivenza degli interessati può far presumere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma, in caso di contestazione, si ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi che giustificano la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (ad es. modalità di esecuzione della prestazione, esercizio dei poteri direttivi e disciplinari , l’obbligo di osservare orari predefiniti ec). La posizione dell’Inps, in materia, è piuttosto rigorosa al riguardo (nel senso della esclusione del rapporto di lavoro subordinato), soprattutto nei rapporti instaurati nell'ambito delle imprese individuali, società di persone e attività non rientranti nel concetto di impresa (es.: studi professionali).