Adempimenti

Riduzione del 20% per i premi Inail in agricoltura

di Josef Tschöll

L'articolo 1, comma 60, della legge 247/2007 ha introdotto una riduzione del premio Inail, non superiore al 20% dei contributi dovuti, a favore delle imprese agricole. Tuttavia il beneficio è stato reso operativo solamente a partire dal 2012, ma con effetto retroattivo per le annualità pregresse (2008 – 2011) ed è subordinato alla presentazione, per ogni anno, di apposita richiesta all'Inail con modalità telematiche.

La riduzione del premio termina, in ogni caso, con la fine dell'anno 2015 perché l'articolo 1, comma 865, della legge 208/2015 dispone l'abrogazione del comma 60. L'agevolazione è stata sostituita, dal 1° gennaio 2016, con misure per finanziare gli investimenti per l'acquisto, o il noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento Ue 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e vi potranno accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Con la determinazione Inail 109 del 31 marzo 2016, l'istituto procede a fissare la percentuale di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2015.

Condizioni di accesso. Per la fruizione del beneficio da parte delle imprese agricole è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
- l'attività è svolta da almeno due anni;
- essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- avere adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- non avere registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o di non essere stato destinatario dei provvedimenti sanzionatori indicati dall'articolo 5 della legge 123/2007 e successive modificazioni (adesso articolo 14 del Dlgs 81/2008 - adozione di provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale);

L'Inail ha chiarito, nella circolare 35/2013, che sono escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni denunciati sia a seguito di certificato medico, sia di denuncia del datore di lavoro. La presenza di infortuni in itinere o di infortuni in franchigia ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso, nel biennio si configura l'ipotesi dell'infortunio denunciato) non esclude l'applicabilità della riduzione. Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione e accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto.

La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all'Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Diversamente da come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti assoggettati a rischio Inail , la riscossione del premio assicurativo per gli operai del settore agricolo è effettuata direttamente dall'Inps che riceve l'ammontare di quanto dovuto ai fini Inail, unitamente alla contribuzione di propria competenza. È l’Inps che provvede poi a ripartire le quote spettanti tra le gestioni di competenza.

Il premio è determinato in misura percentuale, di cui una parte è destinata ad aliquota base e una parte minore ad addizionale. Per l'anno 2015 la percentuale di premio Inail era del 10,125% (assistenza infortuni sul lavoro) e del 3,1185% (addizionale infortuni sul lavoro).
La determinazione 109/2016 fissa per l'anno 2015 la riduzione dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole nella misura del 20%, qualora siano rispettate le condizioni indicate dall’articolo 1, comma 60, della legge 247/2007.

La lista delle domande ammesse sarà trasferita da parte dell'Inail all'Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva. Sulla base della lista definitiva sarà poi calcolata la riduzione in sede di tariffazione da parte dell'Inps.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche da parte delle aziende o dagli intermediari abilitati. Si tratta sostanzialmente di una autodichiarazione sul possesso dei requisiti per accedere al beneficio. Attualmente il servizio online dell'Inail (all'interno del punto cliente – denunce) risulta sospeso per “scadenza dei termini di presentazione”. Una volta riattivata la procedura, l'istanza (modulo riduzione agricoli - L.247/2007 dopo il primo biennio) dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno (salvo eventuali nuovi termini disposti dall'Inail).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©