Contrattazione

Rinnovato il contratto per le agenzie immobiliari

di Cristian Callegaro

E' stato sottoscritto in data 14 ottobre 2015 – da FIAIP, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, – l'accordo di rinnovo del ccnl “per i dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi”.
Il nuovo contratto decorre dal 1° maggio 2015 e scadrà il dicembre 2016.
Tra le altre, sono previste novità nelle seguenti materie:
-apprendistato stagionale o ciclico;
-Retribuzione (aumento dei della paga base nazionale conglobata con decorrenze maggio 2015, novembre 2015, giugno 2016 e novembre 2016);
-Elemento di garanzia retributiva (da erogare con la retribuzione di novembre 2016);
-Provvigioni.


Aumenti retributivi
Sono previsti aumenti della paga base nazionale conglobata alle seguenti scadenze (riferimento al 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli della classificazione del personale):
-15,00 euro dal 1.5.2015;
-15,00 euro dal 1.11.2015;
-15,00 euro dal 1.6.2016;
-16,00 euro dal 1.11.2016.
Gli importi dei minimi per i vari livelli a decorrere dal 1° novembre 2015 sono i seguenti:
LIVELLO / IMPORTO MINIMO DAL 1.11.2015
Quadro / euro 2.334,28
1 / euro 2.154,46
2 / euro 1.932,51
3 / euro 1.725,91
4 / euro 1.561,68
5 / euro 1.460,18
6 / euro 1.363,10
7 / euro 1.240,93


Elemento economico di garanzia
Ai lavoratori non interessati da accordi di 2° livello spetta un Elemento economico di garanzia, da erogarsi con la retribuzione riferita al mese di novembre 2016.


Apprendistato stagionale o ciclico
E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, ciascuno della durata minima di 6 mesi nell'anno solare.
Al riguardo la prestazione lavorativa annuale deve essere articolata in base ai seguenti criteri:
-un periodo di durata minima pari a 5 mesi continuativi coincidenti con la stagione;
-l'eventuale rimanente periodo viene effettuato con prestazioni minime pari ad una settimana l'una nel periodo di intervallo tra una stagione e l'altra.
L'ultimo periodo di lavoro dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

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