L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una dipendente ha presentato all'Azienda le dimissioni, durante un anno di età del bambino, con decorrenza 20 giugno. In data 21 giugno ha confermato le stesse presso l'Ispettorato del Lavoro competente. Solamente in data 26 giugno a sera (a mezzo PEC) ha inviato all'Azienda il provvedimento di convalida. L'Azienda ha ritenuto le stesse efficaci da quando è venuta a conoscenza del provvedimento, quindi ha considerato quale data effettiva di dimissioni il giorno 26 giugno. (Diversamente, tra l'altro, avrebbe anche dovuto comunicare la cessazione del 20 giugno, il 27 giugno, in ritardo rispetto ai cinque giorni previsti). Si richiede se detto comportamento è da considerarsi corretto.

Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001, dispone che la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino […] devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. La cessazione dovrà essere comunicata nei termini prescritti a partire dalla ricezione del provvedimento di convalida da parte del datore. Il comportamento descritto nel quesito, pertanto, appare corretto.

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