Congedo parentale e tfr
L'art. 2120 del codice civile dispone che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 (codice civile), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. A sua volta l’art. 2110 parla di assenza per infortunio, malattia, di gravidanza o di puerperio. La giurisprudenza ha poi esteso il concetto di assenza per gravidanza e puerperio anche al periodo di congedo parentale (Cass. n. 2114/1993). L’art. 2120 codice civile assegna alla contrattazione collettiva solamente la possibilità di incidere sulle modalità di determinazione della retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto. La contrattazione non può però derogare in pejus la disciplina dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro, ma solamente in meluius. Il CCNL tessili industria non prevede una specifica disciplina per il periodo di congedo parentale, di conseguenza trova applicazione quanto previsto dall’art. 2120 codice civile.