L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento di un operaio edile in apprendistato

di Josef Tschoell

La domanda

Un'azienda edile con più di 15 dipendenti deve licenziare, durante il periodo formativo, un apprendista operaio assunto nell'anno 2014 con contratto di apprendistato professionalizzante (CCNL Edilizia Industria). Vista la previsione di cui alla lettera L comma 1 art. 1 d.lgs. 167/2011 (ora art. 42 d.lgs. 81/2015), l'apprendista operaio edile può essere licenziato per fine appalto, non potendo essere ricollocato su altri lavori, oppure è necessario attivare la procedura di cui all'art. 7 l. 604/66 rientrando nella fattispecie più generale della riduzione di personale?

L’art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solamente per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). Gli accordi interconfederali (20.12.1950 e 5.5.1965) e la giurisprudenza (supportati dall'art. 4 della L. n. 223/1991) consentono l'assunzione di lavoratori per uno specifico cantiere. L’impresa edile...