L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento di un operaio edile in apprendistato

di Josef Tschoell

La domanda

Un'azienda edile con più di 15 dipendenti deve licenziare, durante il periodo formativo, un apprendista operaio assunto nell'anno 2014 con contratto di apprendistato professionalizzante (CCNL Edilizia Industria). Vista la previsione di cui alla lettera L comma 1 art. 1 d.lgs. 167/2011 (ora art. 42 d.lgs. 81/2015), l'apprendista operaio edile può essere licenziato per fine appalto, non potendo essere ricollocato su altri lavori, oppure è necessario attivare la procedura di cui all'art. 7 l. 604/66 rientrando nella fattispecie più generale della riduzione di personale?

L’art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solamente per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). Gli accordi interconfederali (20.12.1950 e 5.5.1965) e la giurisprudenza (supportati dall'art. 4 della L. n. 223/1991) consentono l'assunzione di lavoratori per uno specifico cantiere. L’impresa edile quindi, accanto ad un nucleo stabile di dipendenti, assume i lavoratori necessari per l’espletamento di singole fasi dei lavori, al termine dei quali risolverà poi il rapporto di lavoro. La fine lavoro dal punto di vista giuridico consiste nell’esaurimento di una fase dei lavori in relazione all’esecuzione dei quali, anche per le loro peculiari professionalità, i dipendenti erano stati assunti. L’esaurimento di tale fase lavorativa comporta così il venir meno della utilità del loro apporto all’attività di impresa edile. Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore per il cantiere, dovrà indicarlo in modo esplicito nella lettera o nel contratto di assunzione, specificando il luogo esatto in cui il lavoratore dovrà prestare la propria opera. Si ritiene che le particolarità richieste per l’assunzione per il cantiere e la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine del cantiere siano diverse rispetto alle finalità proprie del contratto di apprendistato. Di conseguenza, si ritiene, che per la risoluzione del rapporto di apprendistato per giustificato motivo oggettivo dovrà essere seguita l’apposita procedura prevista per le imprese rientranti nell’applicazione dell’art. 18, L. n. 300/1970 e le assunzioni effettuate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015.

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