Il premio di fedeltà rientra nella base di calcolo del Tfr
Con la sentenza 24937 del 10 dicembre 2015 la Corte di cassazione si è pronunciata in merito ai criteri di computabilità nella base di calcolo del premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale erogato al lavoratore in occasione del 20° anno di anzianità ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Confermando le conclusioni delle Corti di merito, per i giudici di legittimità, in assenza di un intervento derogatorio delle parti collettive, il premio di fedeltà deve essere computato nella base di calcolo del Tfr, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo periodo di tempo e ricollegandosi rigorosamente allo svolgimento del rapporto, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa.
Tale impostazione trova legittimazione nel secondo comma dell'articolo 2120 del codice civile, ai sensi del quale, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, debbono rientrare nel criterio di computo del Tfr tutte le somme, corrisposte in denaro o in natura, erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Di base il legislatore ha individuato un concetto di retribuzione onnicomprensivo, facendovi rientrare tutti gli emolumenti che trovano la causa tipica nel rapporto di lavoro, ed escludendo i compensi sporadici ed occasionali, collegati a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuiti. È lasciata in ogni caso alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare a tale criterio, prevedendo un differente regime. L'analisi sulla computabilità o meno di una erogazione nella base di calcolo del Tfr deve essere necessariamente condotta caso per caso, verificando dapprima le specifiche indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento, poi la natura retributiva o risarcitoria della corresponsione e, infine, il requisito della non occasionalità.
Nel caso specifico, la Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza del tribunale di Venezia, aveva accolto la domanda dei lavoratori sulla base di un duplice ordine di motivi. Il primo riguardava la contrattazione collettiva applicabile, non evincendosi, in modo certo ed inequivocabile, la volontà di escludere il premio di fedeltà dal criterio di computo del Tfr; il secondo riguardava la natura del premio di fedeltà, strettamente collegato allo svolgimento dell'attività lavorativa per un periodo di tempo di 20 anni.
Può ormai dirsi consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte sulla computabilità del premio di fedeltà nella base di calcolo del premio di fedeltà, avendone in più occasioni verificato la derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo (si vedano, tra le altre, Cassazione 6204/2010; 9252/2008; 4418/2009; 16171/2004).
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