Rapporti di lavoro

Il noleggio macchine con operatore segue l’attività svolta

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

È sempre più cospicua la prassi Inail sul nuovo sistema tariffario entrato in vigore quest’anno. Si tratta di chiarimenti diversi, che puntano a fornire un quadro interpretativo alle aziende, alle prese con soppressioni di voci di tariffa, con accorpamenti e scorpori, e con voci che nel sistema precedentemente in vigore semplicemente non esistevano.

Sono del 12 luglio scorso le prime Faq pubblicate dall’Istituto. Sono arrivate poi quelle del 10 settembre, con la nota 13134/2019. Queste, senza contare gli altri chiarimenti riferiti alla gestione delle attività classificate alle voci 0722 e 0723. Sarebbe utile, a questo punto - per facilità di lettura e consultazione - istituire un unico vademecum a corredo del nomenclatore (approvato con il decreto ministeriale del 27 febbraio 2019), consultabile sul sito dell’Inail e che possa comprendere tutti gli aggiornamenti, appunto, in un solo documento.

Il noleggio di macchine
Tornando, invece, agli aspetti operativi presenti nei vari interventi citati, ve ne sono alcuni che meritano di essere ricordati, per una corretta individuazione dell’inquadramento e per i riflessi sui premi. È il caso delle attività di noleggio di macchine e attrezzature. Per queste, il tariffario dei premi prevede il noleggio di alcuni beni: i motoveicoli, gli autoveicoli, le biciclette e simili rientrano alla voce 9125 (gestione industria), comprese le operazioni di rimessaggio, riparazione, manutenzione; invece, i mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo alla voce 0511 (gestione industria).

Ma che cosa accade per tutte quelle attività di noleggio non espressamente previste dal nomenclatore? Qui occorre analizzare se si è in presenza di noleggio «a caldo» o «a freddo». Nel primo caso, quando avviene il noleggio di mezzi e macchinari con operatore, per individuare la tariffa bisogna ricercare le voci specifiche dell’attività svolta, poiché l’operatore dipendente dell’azienda noleggiante effettua le operazioni generalmente previste in specifiche voci o riconducibili a queste.

Viceversa, nell’ipotesi del noleggio a freddo, ossia senza operatore, se l’attività non è espressamente prevista in tariffa, va assimilata - per modalità di svolgimento - alla vendita, riconducibile alle relative voci.

Laboratori e punti vendita
Con la nota 13134/2019, in risposta ai quesiti sulla nuova classificazione tariffaria, l’Inail ha chiarito che, nel caso di un esercizio dove siano presenti un laboratorio e un punto vendita, il primo prevale sul secondo, ai fini della classificazione. La sua presenza, fisicamente annessa al locale in cui è svolta l’attività di commercio, comporta quindi l’applicazione di una sola voce di tariffa, quella riferita all’attività esercitata nel laboratorio (purché nella stessa siano comprese le attività di vendita).

Per le catene di negozi, qualificabili come strutture a sé stanti in cui si svolge stabilmente la vendita, sebbene siano prive di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, l’attività è classificabile alla specifica voce di tariffa per la vendita.

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