L'articolo 51, co. 6 del Tuir prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Se a questi trasfertisti, oltre alle “indennità e maggiorazioni” fossero erogati anche rimborsi analitici di spese viaggio (rimborso di biglietti di trasporti pubblici, pedaggi autostradali, parcheggi) o rimborso a tariffa ACI dei chilometri effettivamente percorsi per motivi di lavoro con l’auto personale autorizzata (non quindi a forfait), tali rimborsi sono esenti da contribuzione e tassazione? Poi, più in generale, altri rimborsi analitici come ad esempio di spese alberghi e ristoranti, sono esenti da contribuzione e tassazione?
Correttamente il lettore ricorda come l'art. 51, co. 6, Tuir disponga che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione attribuite ai cosiddetti "trasfertisti" concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del loro ammontare. La speciale regola prevista dal comma 6 qualifica i lavoratori come "trasfertisti", in presenza di attività svolte in luoghi sempre variabili e diversi e in assenza di una previsione contrattuale che richiami una sede di lavoro predeterminata...