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Licenziamenti, repêchage limitato se l’inidoneità è fisica

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di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica è da considerare legittimo non solo se non vi siano posizioni alternative nella organizzazione aziendale che sia possibile affidare al dipendente, ma anche nel caso in cui, pur essendo astrattamente possibile una nuova assegnazione, essa implicherebbe una modifica dell'organizzazione interna che risulti gravosa per l'impresa sul piano finanziario o che sia foriera di arrecare pregiudizio alla posizione di altri dipendenti.
La Cassazione ha espresso questi concetti con la sentenza n. 18556, del 10 luglio 2019, nella quale ha osservato che alla verifica sul repêchage, cui il datore di lavoro è sempre tenuto prima di procedere al licenziamento del lavoratore non più idoneo sul piano fisico, si aggiunge l'ulteriore controllo sulla impossibilità di effettuare adattamenti organizzativi, se non a fronte di un importante onere finanziario, che consentano la ricollocazione del dipendente in attività compatibili con la ridotta capacità lavorativa sopravvenuta.
La Cassazione precisa, inoltre, che la verifica sulla possibile ricollocazione aliunde del lavoratore non deve incidere negativamente sulla posizione di lavoro occupata dagli altri dipendenti, comportando a carico di questi ultimi un aggravamento delle condizioni di lavoro.
Pertanto, quand'anche gli adattamenti organizzativi cui l'impresa potrebbe predisporsi allo scopo di salvare il posto di lavoro del dipendente dovessero risultare possibili senza generare un particolare aggravio sul piano finanziario, non di meno essi non potrebbero costituire un obbligo se, per effetto della disposta riorganizzazione, altri dipendenti dell'impresa si trovassero a subire un pregiudizio sul piano professionale.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al licenziamento di un dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a prestare servizio nel reparto di provenienza e in quasi tutti gli altri reparti aziendali, ad eccezione di un unico reparto nel quale poteva astrattamente intervenire la prosecuzione del rapporto a fronte di una diversa organizzazione del lavoro.
In primo grado, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo proprio sul presupposto che, a fronte di una diversa organizzazione del lavoro nel reparto aziendale, la mansione del dipendente parzialmente inidoneo poteva essere ancora proficuamente utilizzata. La Corte d'appello di Torino ha riformato la decisione sul presupposto che la riorganizzazione interna del reparto costituiva indebita ingerenza rispetto al principio della libertà di iniziativa economica costituzionalmente protetto.
La Cassazione valorizza queste conclusioni e aggiunge che non sussiste l'obbligo di mantenere attivo il posto di lavoro del dipendente non più idoneo rispetto alla mansione per la quale è stato assunto, se la riorganizzazione aziendale necessaria per consentirgli di rimanere in servizio risulti gravosa sul piano finanziario o sia tale da determinare un pregiudizio per gli altri addetti del reparto.

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