Contrattazione

Abi, al via il congedo parentale su base oraria

di Paola Sanna

Il 15 dicembre 2015 l'Associazione bancaria italiana con Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unità sindacale Falcri Silcea hanno sottoscritto un verbale di accordo per disciplinare la materia dei congedi parentali, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 7 del Dlgs 80/2015, che delega la contrattazione collettiva a definirne specifiche norme di fruizione.

Con decorrenza 1° febbraio 2016 la fruizione su base oraria del congedo parentale è dunque attuabile con queste modalità:
- il congedo parentale a ore è utilizzabile da parte di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo pieno ma anche a tempo parziale;
- il periodo minimo di assenza per congedo è pari ad un'ora al giorno, ma è necessario che su base mensile la sommatoria oraria dia luogo a giornate intere;
- il preavviso di godimento non può essere inferiore a 5 giorni lavorativi; a tale fine il lavoratore formula una richiesta in forma scritta all'azienda, corredando la stessa del documento già inoltrato all'istituto di previdenza;
- è esclusa la possibilità di cumulare nella stessa giornata la fruizione oraria del congedo parentale unitamente a permessi retribuiti o riduzioni di orario previste dalla contrattazione collettiva;
- la retribuzione giornaliera viene definita secondo i normali criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva; a questo proposito le parti concordano che il monte ore giornaliero è pari a 7,30 ore ovvero a 8 ore nelle ipotesi previste dai contratti complementari.

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