Lavoro intermittente, limiti di durata variabili
Il contratto di lavoro intermittente può essere tanto a tempo indeterminato quanto “a termine” ma senza che – in quest’ultimo caso – sia applicabile la disciplina del contratto a tempo determinato vero e proprio regolato dagli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (come peraltro ribadito dal Ministero del lavoro con la risposta a interpello - nota 12 ottobre 2009, n. 72, prot. n. 25/I/0014905). Non è quindi prevista la durata massima di 36 mesi. Il lavoro intermittente (o a chiamata) è soggetto, oltre che agli obblighi di comunicazione, ai vincoli (oggettivi e soggettivi) previsti per la sua praticabilità nonché alle limitazioni legate alla durata della prestazione (400 giornate nell'arco di 3 anni solari con le eccezioni previste).