Rapporti di lavoro

Sanzione di 153 euro al giorno per chi non assume disabili

diNevio Bianchi e Barbara Massara

Più che raddoppiate le sanzioni in caso di mancata assunzione dei disabili . Lo prevede il Dlgs correttivo del Jobs Act .

L’articolo 15 della legge 68/99 stabilisce che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui scatta l’obbligo di assumere disabili, il datore di lavoro è tenuto al versamento di una somma pari a 62,77 euro al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato. Tale meccanismo scatta se il mancato rispetto della quota dell’obbligo (ossia il 7% dei lavoratori computabili) risulti non coperta per cause imputabili al datore di lavoro.

La quota deve essere versata al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ed è direttamente proporzionale al periodo di mancata copertura: può raggiungere, pertanto, importi anche molto elevati, se il datore di lavoro tarda a regolarizzare l’inadempienza.

Comportamenti nel mirino
Sta al datore di lavoro monitorare costantemente il rapporto tra i lavoratori computabili e la percentuale riservata ai disabili (come stabilito dall’articolo 3 della legge 68/99): quando il numero dei disabili è inferiore alla percentuale stabilita dalla legge, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per procedere alla assunzione.

In passato il Ministero ha equiparato alla mancata assunzione anche quei comportamenti non collaborativi posti dai datori di lavoro, che di fatto non consentono l’avviamento da parte degli uffici competenti. Con nota del 2 ottobre 2002 ha precisato infatti che - pur non esistendo una sanzione che punisca specificamente l’invio di prospetti informativi lacunosi e considerato che tale comportamento potrebbe essere strumentalmente posto in essere dai datori di lavoro, al fine di aggravare e rallentare l’attività degli uffici competenti all’avviamento al lavoro dei disabili - si ritiene che la condotta in esame possa essere inquadrata più correttamente nell’ambito della fattispecie prevista dall’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999.

Il contributo esonerativo
Con la modifica introdotta dal decreto correttivo, la sanzione resta crescente come prima e cioè aumenta per ogni giorno di mancata copertura, ma cambia il valore giornaliero: non più 62,77 euro da rivalutare ogni cinque anni , ma un importo pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis della stessa legge 68/99.

Il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro, che moltiplicato per 5 diventa 153,2 euro e quindi oltre il doppio della sanzione attuale. Un mese di scopertura , ipotizzando 22 giorni lavorativi, costa quindi al datore di lavoro 3.370 euro, più di quanto costerebbe, in media, un dipendente in forza. Se si voleva introdurre un meccanismo dissuasivo alla violazione dell’obbligo, questo è molto efficace, perchè ora diventa più conveniente, in termini economici, assumere un dipendente disabile, piuttosto che non assumerlo. Anche questo importo, comunque, è soggetto rivalutazione quinquennale.

La diffida
Come contropartita al sensibile aumento della sanzione giornaliera, il decreto correttivo ha previsto, a fronte della violazione della norma che impone l’assunzione di disabili, la procedura della diffida. L’articolo 13 del Dlgs 128/2004, che disciplina questa procedura, prevede che in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, prima di procedere alla applicazione delle sanzioni, il personale ispettivo provveda a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili.

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta, il cui pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

Nel caso di violazioni dell’obbligo di assunzione dei disabili, il decreto prevede che il trasgressore, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, presenti agli uffici competenti la richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro avviata dagli uffici. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento di una sanzione pari a un quarto di quella stabilita.

I punti chiave

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