Rimborsi e trasferte per gli amministratori di società
Il rinvio di cui all'articolo 52 del TU DPR 917/1986 (che disciplina la determinazione dei redditi assimilati al lavoro dipendente incluse le collaborazioni coordinate e continuative nelle quali rientrano i compensi percepiti dagli amministratori) all'articolo 51 (redditi di lavoro dipendente), consente l’applicabilità della relativa disciplina in materia di indennità percepite per trasferte o missioni (comma 5 del predetto articolo 51). In merito alla sede di lavoro, la circolare Minfin 207 /E del 16 novembre 2000 ha chiarito che le indennità di trasferta sono quelle corrisposte allorquando il collaboratore sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro. Tale sede è determinata dal committente ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione ma, per talune specifiche attività di collaborazione, non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società. Nel caso prospettato dal gentile lettore, pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare Age del 26 gennaio 2001, n. 7/E, occorrerà fare riferimento in primo luogo alla sede di lavoro indicata nell'atto di nomina; in via sussidiaria occorrerà fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.