La Corte di cassazione interpreta le norme come si deve: parliamo del giustificato motivo di licenziamento sul quale sono state scritte, ormai da anni, inesattezze.
La nozione di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
è stata scritta nel 1966 e da allora non è mai stata modificata. Né la «legge Fornero», né il «Jobs act», hanno influito sulle ragioni giustificatrici del licenziamento individuale, ma soltanto sui rimedi conseguenti alla loro illegittimità. Fatto, il quale, in parole povere...