L’iscrizione alla cassa edile per l’impresa di restauro mobili
Il quesito tocca un tema delicato che è quello dell’obbligatorietà o meno dell’obbligo di iscrizione presso la Cassa edile. Formalmente le Casse edili sono un organismo paritetico istituito dalle parti sindacali con il contratto collettivo di settore e di conseguenza non vi sarebbe un obbligo. Però, per il settore edile una serie di obblighi in materia di appalti, di regolarità contributiva e di benefici contributivi hanno reso di fatto obbligatoria l’iscrizione alla Cassa edile per le imprese del settore che occupano operai. Il Ministero del lavoro ha più volte ribadito l’obbligatorietà (note 6.11.2009 e 20.11.2007) perché ritiene, tra l’altro, che nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione della parte economico-normativa del contratto collettivo nel settore edile rientra anche l’iscrizione e il versamento degli accantonamenti e contributi alla Cassa edile in quanto direttamente connessi alla controprestazione lavorativa. Per il caso sottoposto a quesito bisognerà semmai verificare se l’inquadramento previdenziale effettuato dall’INPS per l’attività prevalentemente esercitata sia corretto oppure se è consentito l’apertura di una seconda posizione contributiva se le diverse attività sono svolte con autonomia organizzativa e gestionale. Purtroppo per l’attività edile non esiste una chiara definizione di legge e questo rende difficile il rapporto con l’Inps. In ogni caso per evitare l’iscrizione alla Casse edile bisognerà dimostrare che l’attività di restauro non sia attività edile.