Lavoro a rischio e prolungamento della maternità
di Josef Tschoell
L’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che il congedo di maternità è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. In attesa di definizione dei lavori a rischio tramite decreto ministeriale l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Il successivo comma 2 consente...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli