Adempimenti

Dimissioni on line solo con i consulenti del lavoro

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di Michele Regina

La Confimi Industria ha richiesto al ministero del Lavoro di conoscere la corretta interpretazione dell''art. 26, comma 4, del dlgs n. 151/2015 , come modificato dall'articolo 5, comma 3, lett. b), del dlgs n. 185/2016, relativamente alla procedura delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato.

Più in particolare è stato chiesto se nell'ambito della locuzione consulenti del lavoro possano essere ricompresi anche gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.), i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia «le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa», le quali «possono affidare l'esecuzione degli adempimenti» in materia di lavoro «a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)».

Il Ministero con interpello n. 24 del 30 dicembre 2016 ricorda che «la trasmissione dei moduli di cui al comma 1» – relativi alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro – «può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1,lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». La norma rivisitata di recente ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli telematici rispetto alla precedente formulazione della norma. Ora sono anche previsti i consulenti del lavoro, ma la norma - secondo il Ministero - non sembra ammettere una interpretazione così estensiva, da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati ad effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979.

Per il Ministero, infatti, gli obblighi sanciti dall'articolo 26 del dlgs n. 151/2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono, invece, essere assolti anche dagli altri soggetti di cui alla legge n. 12 del 1979.

Il Dicastero, pertanto, non ritiene di potere estendere, in via di interpretazione, ad altri professionisti o agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 della legge n. 12/1979 la competenza a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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