Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per il settore autorimesse e noleggio automezzi

immagine non disponibile

di Paola Sanna

In data 26 luglio 2016 tra Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del ccnl 20 giugno 2013 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Previdenza complementare
Da settembre 2016, la percentuale di contribuzione a carico ditta viene elevata di un punto percentuale. La contribuzione dovuta, calcolata sulla somma di paga base, contingenza, aumento periodico di anzianità e EDR, sarà dunque la seguente:
- 3,00% a carico ditta;
- 1% a carico lavoratore.

Una tantum
Il datore di lavoro è tenuto ad erogare, a copertura del periodo di vacanza contrattuale e a tutti i lavoratori in forza al 26 luglio 2016, un importo una tantum di euro 240,00 lordi al livello C1.

Trattamento economico
Le parti hanno condiviso l'erogazione di un importo a titolo di aumento salariale di un importo pari a 120,00 euro al livello C1 con parametro 152, da erogare in tre tranche con la retribuzione del mese di agosto 2016, gennaio 2017 e gennaio 2018.

Disciplina delle mansioni
Viene riscritto l'articolo 17 stabilendo che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore. Nel caso di modifiche negli assetti aziendali, il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale di inquadramento.

Apprendistato in cicli stagionali
Ai sensi del D.Lgs 81/2015, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più periodi attraverso più rapporti a tempo determinato.
Il lavoratore assunto come apprendista a tempo determinato per la stagione, gode del diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda nella stagione successiva.

Indennità di trasferta
Le Parti definiscono i limiti del rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio che le aziende, a partire da agosto 2016, devono corrispondere al personale:
- territorio nazionale per il pernottamento: euro 50,00, per ogni pasto: euro 25,00;
- territorio estero per il pernottamento; euro 70,00, per ogni pasto: euro 30,00.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©