Contrattazione

Estensione dei contratti a termine più «ricca» nel nuovo Ccnl dei consorzi di bonifica

di Rossella Quintavalle

L'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario è stato siglato il 28 settembre 2016 da Snebi e Flai-Cgil,Fai-Cisl e Filbi-Uil, dopo quasi due anni di travagliate trattative rese ancor più difficoltose dalla crisi economica che attraversa il nostro Paese.

Il rinnovato contratto ha validità quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

Tra le novità, oltre alla definizione nei nuovi minimi tabellari, trova spazio un necessario adeguamento di alcuni istituti contrattuali alle norme vigenti, attraverso la sostituzione di numerosi articoli.

Aumenti contrattuali
I sottoscrittori concordano in una copertura economica decorrente da gennaio 2015 attraverso un aumento pari al 3,9% da corrispondersi a giugno di ciascun anno di validità, con la seguente diversa progressiva percentuale di aumento:

• Giugno 2015 = 0,90%
• Giugno 2016 = 1,30%
• Giugno 2017 = 1%
• Giugno 2018 = 0,70%

Contratto a tempo determinato
Nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 81/2015, il contratto a termine, a eccezione di quello di durata inferiore a 12 giorni, dovrà risultare da atto scritto. La durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con lo stesso consorzio non può essere superiore a trentasei mesi durante i quali possono essere effettuate, con consenso del lavoratore, un massimo di 5 proroghe. In caso di riassunzione di un lavoratore occupato con contratto a termine di durata fino a sei mesi, l'intervallo non può essere inferiore a cinque giorni; se il contratto precedente aveva durata superiore ai sei mesi, l'intervallo deve essere minimo di dieci giorni.
In caso di rapporto di lavoro che prosegua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 25% fino al decimo giorno successivo e al 45% per ogni giorno ulteriore. Il contratto si considera trasformato in rapporto a tempo indeterminato qualora prosegua oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi.
Fatta eccezione per specifiche ipotesi indicate nella normativa in vigore, anche in relazione agli operai stagionali, il numero massimo di assunzioni effettuate da ciascun consorzio con tale tipologia contrattuale non può superare il 20% cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, mentre nel consorzio che occupi fino a cinque dipendenti è sempre possibile assumere un lavoratore a termine.

Violenza di genere
Introdotta la possibilità per la dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi richiedendo un congedo da fruire in un arco temporale di tre anni, anche a ore.

Gravidanza e puerperio
Disciplinati in rinnovo i permessi retribuiti al padre in caso di nascita di un figlio e la fruizione dei congedi parentali a ore da godere in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello di inizio congedo.

Cambiamento di mansioni
Nell'articolo relativo agli effetti sul cambiamento di mansioni è stata prevista l'assegnazione di mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore come disciplinato dall'articolo 3 del Dlgs 81/2015.
L'operario deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a quelle superiori ovvero a mansioni diverse ma sempre riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento o ultime mansioni effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione, previa informazione delle Rsa/Rsu. Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo.

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