L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Voucher, validità del buono acquistato

di Josef Tschoell

La domanda

D.lgs.81/2015 ed arco temporale di utilizzo dei voucher: Secondo Inps, è possibile chiedere il rimborso o la liquidazione dei voucher acquistati e scaduti non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione, in contrasto con la norma che prevede l'utilizzo dei voucher entro i 30 giorni dalla data di acquisto, con sanzioni peraltro molto pesanti. Secondo quanto in circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 ed alla successiva nota n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del Min.Lav, attualmente l'impostazione che pare più corretta sembra essere quella secondo cui dalla data di acquisto all’utilizzo effettivo dei voucher, possano trascorrere più di 30 giorni, senza che ciò comporti procedura sanzionatoria. E' corretta tale impostazione?

L’articolo 49, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. L’impostazione del lettore è corretta: i buoni scadono dopo un anno ma, una volta attivati, devono essere utilizzati entro 30 giorni. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 la prassi amministrativa non si è ancora occupata di questo aspetto. In ogni caso, a breve, è atteso un provvedimento di modifica delle norme oggi vigenti, al fine di rendere più “controllato e controllabile” il ricorso al lavoro accessorio.

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