Assegni per il nucleo familiare 2016/2017, nessuna variazione per livelli reddituali e importi
Ogni anno l'Inps comunica i valori per gli assegni per il nucleo familiare a cui datori e loro intermediari devono fare riferimento. L'istituto di previdenza quest'anno, con la circolare n. 92 del 27 maggio 2016 ricorda che la legge 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in base ai dati annuali forniti dall'Istat.
Il dipartimento delle politiche per la famiglia, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 35 del 12 febbraio 2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Il comunicato precisa che l'articolo 1, comma 287 della legge 208/2015, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero».
Per quanto sopra l'Inps ribadisce che restano fermi per l'anno 2016 i livelli reddituali già contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (si veda la circolare 109/2015) e i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Questi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.