Previdenza

In arrivo il fondo di solidarietà dell’artigianato

di Fabio Antonilli

Pronto a partire il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato. È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto ministeriale n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato dal ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia ai sensi dell'articolo 27 del Dlgs 148/2015 che disciplina il Fondo.
Fsba è il Fondo istituito in attuazione della predetta normativa con l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 sottoscritto tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, a norma del quale l'obbligo di contribuzione allo stesso decorre dal 1° gennaio 2016.
Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti il 23 giugno 2016, dispiegherà i suoi effetti nei confronti della gestione di Fsba dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa nei prossimi giorni; pubblicazione che, pertanto, segnerà anche la definitiva messa a regime della normativa e delle attività di Fsba.
Il decreto fissa i requisiti di «professionalità» (art. 3) e «onorabilità» (art. 4) dei componenti degli Organi del Fondo, i «criteri e requisiti per la contabilità» (art. 5), nonché individua le modalità con cui viene esercitata da parte del Ministero del Lavoro la «funzione di controllo sulla sua corretta gestione» e il «monitoraggio sull'andamento delle prestazioni» (art. 6).
Relativamente ai requisiti dei soggetti che ricoprono le cariche negli organi del Fondo il decreto chiarisce che questi devono “essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali” e “devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria”.
Inoltre non devono aver riportato specifiche condanne penali o civili (per l'elencazione delle quali si fa rinvio dal decreto stesso), restrizioni della capacità di agire, in particolare si annota che il Ministero si è preoccupato anche di escludere coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro “la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione”, tutte ipotesi che in genere precludono l'accesso a funzioni pubbliche.
Quanto ai «criteri e requisiti per la contabilità» il decreto ha innanzitutto ribadito i due principi già sanciti dal Dlgs 148/2015, vale a dire che i fondi costituiti ai sensi dell'articolo 27 hanno “l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita” e che i suoi interventi “sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite” (art. 2).
Inoltre, per agevolare l'attività di controllo pubblico sulla sua corretta gestione è stato previsto che Fsba trasmetta regolarmente il bilancio al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore”.
Infine, nell'ambito delle regole per il «controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni” è stato previsto che il ministero del Lavoro, nell'esercitare tale attività, può disporre la sospensione dell'operatività del Fondo qualora ravvisi irregolarità e inadempimenti nella gestione. Più in generale, il sistema – che, si ricorda, sarà gestito esclusivamente dalle parti sociali che lo hanno istituito - deve rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

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