Parametri più soft per le assunzioni congiunte in agricoltura
Da oggi, 25 agosto, in base alla modifica apportata dall'articolo 18 della legge 154/2016, all'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 276/2003, entra in vigore la disposizione che riduce dal 50% al 40% la percentuale minima di aziende agricole che deve essere presente tra le partecipanti al contratto di rete che decide di instaurare rapporti di lavoro congiunto.
Pertanto da oggi le imprese legate da un contratto di rete dove almeno il 40% di esse siano agricole potranno ricorrere alla procedura semplificata nell'instaurazione dei rapporti di lavoro congiunti nell'agricoltura con uno stesso lavoratore. In base all'articolo 31 del Dlgs 276/2003 prima della modifica introdotta della legge 154 , la percentuale da rispettare era del 50 per cento.
L’articolo 31, infatti, stabilisce al comma 3 bis che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende e al comma 3-ter che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% (e non più il 50% secondo la modifica introdotta dalla legge 154/2016) di esse sono imprese agricole.
Per gli adempimenti amministrativi per l'attivazione del rapporto di lavoro si individua un referente unico o nell'impresa capogruppo nel caso di gruppi d'imprese, o nel proprietario nel caso di imprese appartenenti allo stesso soggetto, ovvero nel soggetto individuato da uno specifico accordo o contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria nel caso di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela e/o di affinità o da un contratto di rete.
Il referente cura sia la denuncia aziendale che quella trimestrale di manodopera agricola (meglio noti per gli addetti ai lavori con le sigle rispettivamente D.A. e DMAG) .