Confprofessioni illustra come calcolare la maturazione delle ferie nel contratto di lavoro a tempo parziale
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali prevede che il lavoratore a tempo parziale debba beneficiare dei medesimi diritti previsti per i lavoratore a tempo pieno, tranne per la quota economica a carico dei datori di lavoro a titolo di assistenza sanitaria integrativa.
Ne consegue che i principi di non discriminazione e riproporzionamento si applicano anche all'istituto delle ferie. Al riguardo Confprofessioni Lavoro ha pubblicato un interessante approfondimento.
Il Ccnl prevede che il personale ha diritto a un periodo di ferie annuo nella misura di 26 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato, se l'orario è distribuito su 6 giorni; in caso di regime di “settimana corta”, di 22 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
I lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto allo stesso numero di giornate, mentre la retribuzione giornaliera per la compensazione delle ferie sarà giocoforza riproporzionata sulla base della percentuale dell'orario di lavoro osservato rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno (40 ore).
Alcuni accorgimenti sono necessari qualora il lavoratore svolga attività lavorativa per meno di cinque giorni nella settimana, comunque per un numero uguale di ore nelle giornate di lavoro: in tal caso si dovrà porre attenzione alle giornate di ferie da trattenere per ogni giorno effettivo di ferie usufruito. Per comprendere meglio il conteggio da effettuare, nella circolare si propongono i seguenti esempi:
Lavoratore che svolge attività lavorativa per 4 giorni nella settimana: per ogni giorno effettivo di ferie goduto occorre sottrarre 1,25 giorni di ferie (5/4 = 1,25);
Lavoratore che svolge attività lavorativa per 3 giorni nella settimana: per ogni giorno effettivo di ferie goduto occorre sottrarre 1,66 giorni di ferie (5/3 = 1,66).
Diverso è il ragionamento che si deve operare, secondo Confprofessioni, nell'ipotesi di orario di lavoro asimmetrico, vale a dire nel caso in cui vi sia un'organizzazione oraria che preveda durate diverse a seconda della giornata (per esempio, lunedì 3 ore, martedì e mercoledì 6 ore, giovedì 8 ore, venerdì 5 ore).
Per tale fattispecie si rende necessario commutare i giorni di ferie contrattualmente previsti in ore di ferie. I ratei di ferie dei dipendenti, in tal caso, matureranno perciò in ore, e non in giornate.
Secondo Confprofessioni la formula da applicare ai fini della trasformazione dei giorni di ferie in ore di ferie è la seguente:
170 (un mese di lavoro in ore) / 100 x percentuale del part time = monte ore annuo di ferie
Le ore di ferie godute andranno quindi sottratte in riferimento all'orario concordato: per esempio, se il venerdì è programmata una prestazione di 5 ore e il dipendente richiede ferie in quella giornata, gli verranno sottratte 5 ore di ferie.
Un'altra ipotesi è rappresentata dal rapporto a tempo parziale come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati (cosiddetto part time verticale ciclico). In tal caso la durata del periodo di ferie è calcolata proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con relativa corresponsione della retribuzione intera.
Al dipendente verranno teoricamente attribuiti 26 giorni lavorativi di ferie (per un orario distribuito su 6 giorni alla settimana) e 22 giorni lavorativi (per un orario su 5 giorni alla settimana): ogni mese, nei giorni di effettivo servizio e in quelli equivalenti (giorni di assenza a fronte dei quali maturano comunque le ferie) il dipendente matura un dodicesimo del periodo annuale; al riguardo le frazioni di almeno 15 giorni si considerano mese intero.